La sentenza riguarda la nozione di “fatto dannoso” di cui alla fattispecie risarcitoria solidale ex art. 2055 c.c. Ai fini della solidarietà risarcitoria, le sezioni unite hanno confermato l’orientamento che fa leva sulla unicità dell’evento lesivo. Le sezioni unite hanno altresì precisato che, nel caso di società fiduciaria in l.c.a., l’effetto interruttivo della prescrizione conseguente all’ammissione al passivo del credito vantato nei suoi confronti debba estendersi, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., anche al Ministero per lo sviluppo economico, in quanto coobligato solidale per il risarcimento del danno.
Solidarietà risarcitoria, insinuazione al passivo di uno dei condebitori e interruzione della prescrizione ex art. 1310 comma 1 c.c / Armando Santoni. - In: BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO. - ISSN 2499-1007. - ELETTRONICO. - (2023), pp. 834-844.
Solidarietà risarcitoria, insinuazione al passivo di uno dei condebitori e interruzione della prescrizione ex art. 1310 comma 1 c.c.
Armando Santoni
2023
Abstract
La sentenza riguarda la nozione di “fatto dannoso” di cui alla fattispecie risarcitoria solidale ex art. 2055 c.c. Ai fini della solidarietà risarcitoria, le sezioni unite hanno confermato l’orientamento che fa leva sulla unicità dell’evento lesivo. Le sezioni unite hanno altresì precisato che, nel caso di società fiduciaria in l.c.a., l’effetto interruttivo della prescrizione conseguente all’ammissione al passivo del credito vantato nei suoi confronti debba estendersi, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., anche al Ministero per lo sviluppo economico, in quanto coobligato solidale per il risarcimento del danno.File | Dimensione | Formato | |
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