Il tema della rilevanza interpretativa del Commentario al Modello OCSE, pur non essendo nuovo, assume rilevanza nell’attuale contesto internazionale, ove si moltiplicano le fonti di soft law che aspirano a disciplinare determinate fattispecie. La sentenza delle Sezioni Unite, che si commenta, sembra muoversi nel solco tradizionale delle teorie che attribuiscono al Commentario una funzione meramente interpretativa delle disposizioni convenzionali. La Cassazione, peraltro, non ritiene che il Commentario possa rientrare in uno dei mezzi di interpretazione espressamente previsti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, confermando invece i propri precedenti e reputando che si tratti di uno strumento particolarmente autorevole e come tale in grado di orientare l’interprete. Questa stessa caratterizzazione, non formale, induce le Sezioni Unite ad affermare che modifiche successive al Commentario possono essere assunte a riferimento per l’individuazione del significato di norme di Convenzioni entrate in vigore in un momento precedente. La posizione della Cassazione, di fatto, finisce per valorizzare la funzione del Commentario ad integrazione della portata della norma convenzionale, quindi ben oltre la mera interpretazione di questa. Si pone, quindi, l’esigenza di collocare la riflessione nell’ambito del nuovo sistema delle fonti del diritto tributario internazionale, al fine di comprendere se la tendenza in atto -favorevole ad individuare fonti non formali della disciplina tributaria- sia conforme al principio della rule of law ed alla tutela dei diritti del contribuente. In questo contesto, il ruolo della giurisprudenza è essenziale, sebbene -come indica la sentenza in commento- occorra una maggiore sensibilità dei giudici verso la comprensione delle dinamiche internazionali.
La rilevanza interpretativa del Commentario al Modello OCSE per le Sezioni Unite: è tempo di mutare approccio? / Stefano Dorigo. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE. - ISSN 1826-6770. - ELETTRONICO. - XVIII:(2021), pp. 1758-1775.
La rilevanza interpretativa del Commentario al Modello OCSE per le Sezioni Unite: è tempo di mutare approccio?
Stefano Dorigo
2021
Abstract
Il tema della rilevanza interpretativa del Commentario al Modello OCSE, pur non essendo nuovo, assume rilevanza nell’attuale contesto internazionale, ove si moltiplicano le fonti di soft law che aspirano a disciplinare determinate fattispecie. La sentenza delle Sezioni Unite, che si commenta, sembra muoversi nel solco tradizionale delle teorie che attribuiscono al Commentario una funzione meramente interpretativa delle disposizioni convenzionali. La Cassazione, peraltro, non ritiene che il Commentario possa rientrare in uno dei mezzi di interpretazione espressamente previsti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, confermando invece i propri precedenti e reputando che si tratti di uno strumento particolarmente autorevole e come tale in grado di orientare l’interprete. Questa stessa caratterizzazione, non formale, induce le Sezioni Unite ad affermare che modifiche successive al Commentario possono essere assunte a riferimento per l’individuazione del significato di norme di Convenzioni entrate in vigore in un momento precedente. La posizione della Cassazione, di fatto, finisce per valorizzare la funzione del Commentario ad integrazione della portata della norma convenzionale, quindi ben oltre la mera interpretazione di questa. Si pone, quindi, l’esigenza di collocare la riflessione nell’ambito del nuovo sistema delle fonti del diritto tributario internazionale, al fine di comprendere se la tendenza in atto -favorevole ad individuare fonti non formali della disciplina tributaria- sia conforme al principio della rule of law ed alla tutela dei diritti del contribuente. In questo contesto, il ruolo della giurisprudenza è essenziale, sebbene -come indica la sentenza in commento- occorra una maggiore sensibilità dei giudici verso la comprensione delle dinamiche internazionali.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.