Al fine di soddisfare prontamente la necessità di protezione della vittima, il nuovo art. 362-bis c.p.p. prevede che il Pubblico ministero debba richiedere l’applicazione della misura entro trenta giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’art. 362-bis c.p.p. e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
Tempi rapidi per l’adozione delle misure cautelari a protezione delle vittime / Lorenzo Algeri. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - (2024), pp. 172-177.
Tempi rapidi per l’adozione delle misure cautelari a protezione delle vittime
Lorenzo Algeri
2024
Abstract
Al fine di soddisfare prontamente la necessità di protezione della vittima, il nuovo art. 362-bis c.p.p. prevede che il Pubblico ministero debba richiedere l’applicazione della misura entro trenta giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’art. 362-bis c.p.p. e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.