L’art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia adottato l’elenco dei “Paesi di origine sicuri” sulla base dei criteri indicati dallo stesso articolo. Alla luce dei considerevoli effetti della collocazione di un Paese all’interno della lista indicata, emerge l’esigenza di stabilire se e in quali termini il decreto ministeriale in oggetto sia sindacabile dal giudice ordinario. Il problema tocca due diverse questioni: innanzitutto è necessario accertare la sindacabilità del d.m. intesa come possibilità per un giudice di verificarne la conformità a diritto; in secondo luogo, bisogna individuare (in dipendenza di quale sia il giudice provvisto di giurisdizione) lo strumento processuale attraverso cui quel sindacato si concretizza (in punto di effetti). Muovendo dall’esistenza di due opposti orientamenti della giurisprudenza, il lavoro è rivolto a dimostrare, da un lato, come la natura giuridica e la disciplina di diritto positivo del d.m. contenente la lista dei Paesi sicuri (non solo ne consentono ma) ne impongono la sindacabilità e, dall’altro, che il ricorso allo strumento della disapplicazione da parte del giudice ordinario sia da ritenersi necessario in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione. °°° With reference to the procedure for the recognition of international protection, Article 2-bis of d.lgs. 25/2008 provides that the list of “safe countries of origin” should be adopted through a decree of the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation based on the criteria indicated in the same article. This list is highly relevant, as it profoundly affects both the administrative procedure concerning the recognition of international protection and the judicial process against the administrative act that has denied international protection. Hence, it is quite important to establish whether the ministerial decree could be subject to judicial review by the ordinary judge. The issue involves two different questions: first, it is necessary to check whether the ministerial decree can be reviewed; second, it is necessary to identify the procedural instrument through which the review would produce its effects. Moving from the existence of two opposing orientations in jurisprudence, the work aims to demonstrate, on one hand, how the legal nature and framework of the ministerial decree (not only allow but) requires its judicial reviewability and, on the other hand, that a disapplication by the ordinary judge must be considered constitutionally necessary according to Articles 24 and 113 of italian Constitution.
Sindacabilità e disapplicazione del decreto ministeriale di individuazione dei “paesi di origine sicuri” nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale: osservazioni su una attività del giudice ordinario costituzionalmente necessaria / Chiara Cudia. - In: DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA. - ISSN 1972-4799. - ELETTRONICO. - 2024:(2024), pp. 1-25.
Sindacabilità e disapplicazione del decreto ministeriale di individuazione dei “paesi di origine sicuri” nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale: osservazioni su una attività del giudice ordinario costituzionalmente necessaria
Chiara Cudia
2024
Abstract
L’art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia adottato l’elenco dei “Paesi di origine sicuri” sulla base dei criteri indicati dallo stesso articolo. Alla luce dei considerevoli effetti della collocazione di un Paese all’interno della lista indicata, emerge l’esigenza di stabilire se e in quali termini il decreto ministeriale in oggetto sia sindacabile dal giudice ordinario. Il problema tocca due diverse questioni: innanzitutto è necessario accertare la sindacabilità del d.m. intesa come possibilità per un giudice di verificarne la conformità a diritto; in secondo luogo, bisogna individuare (in dipendenza di quale sia il giudice provvisto di giurisdizione) lo strumento processuale attraverso cui quel sindacato si concretizza (in punto di effetti). Muovendo dall’esistenza di due opposti orientamenti della giurisprudenza, il lavoro è rivolto a dimostrare, da un lato, come la natura giuridica e la disciplina di diritto positivo del d.m. contenente la lista dei Paesi sicuri (non solo ne consentono ma) ne impongono la sindacabilità e, dall’altro, che il ricorso allo strumento della disapplicazione da parte del giudice ordinario sia da ritenersi necessario in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione. °°° With reference to the procedure for the recognition of international protection, Article 2-bis of d.lgs. 25/2008 provides that the list of “safe countries of origin” should be adopted through a decree of the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation based on the criteria indicated in the same article. This list is highly relevant, as it profoundly affects both the administrative procedure concerning the recognition of international protection and the judicial process against the administrative act that has denied international protection. Hence, it is quite important to establish whether the ministerial decree could be subject to judicial review by the ordinary judge. The issue involves two different questions: first, it is necessary to check whether the ministerial decree can be reviewed; second, it is necessary to identify the procedural instrument through which the review would produce its effects. Moving from the existence of two opposing orientations in jurisprudence, the work aims to demonstrate, on one hand, how the legal nature and framework of the ministerial decree (not only allow but) requires its judicial reviewability and, on the other hand, that a disapplication by the ordinary judge must be considered constitutionally necessary according to Articles 24 and 113 of italian Constitution.File | Dimensione | Formato | |
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