A seguito di trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni, la disciplina applicabile è quella prevista per le s.r.l. dall'art. 2473 c.c., dove non è contemplato un termine di decadenza entro cui il socio possa esercitare il diritto di recesso. Pertanto, laddove nulla sia previsto neppure nell'atto costitutivo o nelle disposizioni statutarie, il giudice di merito sarà chiamato, di volta in volta, a valutare se il termine, entro cui le parti si sono avvalse della facoltà di exit, è conforme ai principi di buona fede e correttezza.
Il termine di recesso da s.r.l. tra integrazione analogica e buona fede / ELISA VERDELLI. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - ELETTRONICO. - n. 7/2019:(2019), pp. 1-23.
Il termine di recesso da s.r.l. tra integrazione analogica e buona fede
ELISA VERDELLI
2019
Abstract
A seguito di trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni, la disciplina applicabile è quella prevista per le s.r.l. dall'art. 2473 c.c., dove non è contemplato un termine di decadenza entro cui il socio possa esercitare il diritto di recesso. Pertanto, laddove nulla sia previsto neppure nell'atto costitutivo o nelle disposizioni statutarie, il giudice di merito sarà chiamato, di volta in volta, a valutare se il termine, entro cui le parti si sono avvalse della facoltà di exit, è conforme ai principi di buona fede e correttezza.File | Dimensione | Formato | |
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