Abstract ITA: Il contributo approfondisce le potenziali implicazioni dell’interpretazione, ad opera della Corte di giustizia, dell’art. 21, par. 1, TFUE nel senso che esso include anche il diritto del cittadino “circolante” dell’Unione di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante o in quello di origine in caso di rientro. Tale interpretazione potrebbe (o, meglio, dovrebbe) aprire a due sviluppi nella delicata intersezione tra libera circolazione e competenza degli Stati membri in materia di diritto di famiglia: da un lato, una modifica in senso estensivo della nozione di “familiare” accolta dalla direttiva 2004/38/CE con riguardo all’ipotesi della circolazione della coppia; dall’altro, l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti di quegli Stati membri che allo stato attuale non prevedono alcuna forma di riconoscimento giuridico e di tutela per le coppie dello stesso sesso. Questi sviluppi discendono dall’interazione tra il “nuovo” diritto di condurre una normale vita familiare e il complessivo sistema di tutela dei diritti fondamentali dell’Unione, anche alla luce di alcune recenti pronunce della Corte europea dei diritti umani. Abstract ENG: The contribution explores the potential implications of the Court of Justice’s interpretation of Article 21(1) TFEU in the sense that it confers on EU citizens that exercise(d) the free movement the right to lead a normal family life in the host Member State or in the Member State of origin in the case of return. This interpretation may (or, better, should) pave the way to two significant developments, one affecting the notion of “family members” of the Union’s citizen currently endorsed by Directive 2004/38/EC, and the other concerning the possibility of initiating an infringement procedure against those Member States that currently do not provide for any form of legal recognition and protection for same-sex couples. These implications result from the interaction between the “new” right to lead a normal family life and the Union’s overall system of fundamental rights’ protection, also in the light of some judgments recently delivered by the European Court of Human Rights.
Il diritto dei cittadini dell’Unione “circolanti” di condurre una normale vita familiare: stato dell’arte e prospettive / Nicole Lazzerini. - In: QUADERNI AISDUE. - ISSN 2975-2698. - ELETTRONICO. - Il diritto dell’Unione europea nei rapporti tra ordinamenti: tra collaborazione, integrazione e identità.Atti del Convegno Padova 2-3 novembre 2023 (a cura di Bernardo Cortese):(2024), pp. 303-328.
Il diritto dei cittadini dell’Unione “circolanti” di condurre una normale vita familiare: stato dell’arte e prospettive
Nicole Lazzerini
2024
Abstract
Abstract ITA: Il contributo approfondisce le potenziali implicazioni dell’interpretazione, ad opera della Corte di giustizia, dell’art. 21, par. 1, TFUE nel senso che esso include anche il diritto del cittadino “circolante” dell’Unione di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante o in quello di origine in caso di rientro. Tale interpretazione potrebbe (o, meglio, dovrebbe) aprire a due sviluppi nella delicata intersezione tra libera circolazione e competenza degli Stati membri in materia di diritto di famiglia: da un lato, una modifica in senso estensivo della nozione di “familiare” accolta dalla direttiva 2004/38/CE con riguardo all’ipotesi della circolazione della coppia; dall’altro, l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti di quegli Stati membri che allo stato attuale non prevedono alcuna forma di riconoscimento giuridico e di tutela per le coppie dello stesso sesso. Questi sviluppi discendono dall’interazione tra il “nuovo” diritto di condurre una normale vita familiare e il complessivo sistema di tutela dei diritti fondamentali dell’Unione, anche alla luce di alcune recenti pronunce della Corte europea dei diritti umani. Abstract ENG: The contribution explores the potential implications of the Court of Justice’s interpretation of Article 21(1) TFEU in the sense that it confers on EU citizens that exercise(d) the free movement the right to lead a normal family life in the host Member State or in the Member State of origin in the case of return. This interpretation may (or, better, should) pave the way to two significant developments, one affecting the notion of “family members” of the Union’s citizen currently endorsed by Directive 2004/38/EC, and the other concerning the possibility of initiating an infringement procedure against those Member States that currently do not provide for any form of legal recognition and protection for same-sex couples. These implications result from the interaction between the “new” right to lead a normal family life and the Union’s overall system of fundamental rights’ protection, also in the light of some judgments recently delivered by the European Court of Human Rights.| File | Dimensione | Formato | |
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