L’articolo indaga le finestre temporali in cui il giudice può disporre l’invio in mediazione tanto nel caso in cui le parti non abbiano soddisfatto la condizione di procedibilità prevista dalla legge, quanto nel caso in cui intenda ricorrere alla mediazione demandata. In particolare ci si sofferma sulla possibilità che tale invio possa avvenire, nell’ambito del processo ordinario di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia e modificato dal correttivo n. 164 del 2024, già all’esito delle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis c.p.c., con particolare riferimento all’ipotesi in cui il giudice rilevi che non è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge. Si conclude per l’ammissibilità di un tale modus procedendi, promuovendo un’interpretazione sistematica e teleologica della fase introduttiva del giudizio, in continuità con quanto affermato dalla sentenza n. 96 del 2024 della Corte Costituzionale, con gli orientamenti condivisi dalla prevalente dottrina e con le prassi sviluppatesi presso gli uffici giudiziari. Si analizza inoltre il rapporto tra invio in mediazione e procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e si riferisce infine della stasi del processo durante la pendenza del percorso stragiudiziale.

Mediazione e processo civile riformato: quando il giudice dispone l'invio? / Edoardo Borselli. - In: GIUSTIZIA CONSENSUALE. - ISSN 2785-0994. - STAMPA. - 2024:(2024), pp. 527-557.

Mediazione e processo civile riformato: quando il giudice dispone l'invio?

Edoardo Borselli
2024

Abstract

L’articolo indaga le finestre temporali in cui il giudice può disporre l’invio in mediazione tanto nel caso in cui le parti non abbiano soddisfatto la condizione di procedibilità prevista dalla legge, quanto nel caso in cui intenda ricorrere alla mediazione demandata. In particolare ci si sofferma sulla possibilità che tale invio possa avvenire, nell’ambito del processo ordinario di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia e modificato dal correttivo n. 164 del 2024, già all’esito delle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis c.p.c., con particolare riferimento all’ipotesi in cui il giudice rilevi che non è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge. Si conclude per l’ammissibilità di un tale modus procedendi, promuovendo un’interpretazione sistematica e teleologica della fase introduttiva del giudizio, in continuità con quanto affermato dalla sentenza n. 96 del 2024 della Corte Costituzionale, con gli orientamenti condivisi dalla prevalente dottrina e con le prassi sviluppatesi presso gli uffici giudiziari. Si analizza inoltre il rapporto tra invio in mediazione e procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e si riferisce infine della stasi del processo durante la pendenza del percorso stragiudiziale.
2024
2024
527
557
Edoardo Borselli
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