Abstract. ‒ Traendo spunto da alcune sentenze recenti, l’articolo esamina il rapporto tra l’istituto della riserva di legge in materia penale e gli obblighi internazionali di incriminazione. Dopo aver ricostruito il fondamento ideologico della riserva di legge e ripercorso le tappe dell’evoluzione interpretativa subita per effetto delle principali trasformazioni del fenomeno giuridico contemporaneo, esso evidenzia come lo sviluppo della cooperazione internazionale e della tutela internazionale dei diritti umani abbia condotto, per un verso, al rafforzamento della dimensione garantista del principio della legalità penale a discapito di quella «democratica» e, per altro verso, all’emersione di valori e esigenze di tutela nuovi da controbilanciare, come il principio di apertura al diritto internazionale e il diritto alla riparazione delle vittime dei reati. L’articolo dunque mette in discussione la tesi secondo la quale la riserva di legge tutela i valori democratici prevedendo, anche in presenza di obblighi internazionali correttamente eseguiti nell'ordinamento italiano, un monopolio del Parlamento. Esaminando le ricadute degli obblighi internazionali di incriminazione nell’ordinamento italiano, l’articolo conclude che spetti al giudice valutare, caso per caso, se ed entro quali limiti una norma internazionale, già recepita nell’ordinamento italiano e formulata in termini sufficientemente chiari e precisi, possa produrre effetti diretti nei processi interni. Abstract in English: The article explores the relationship between the principle of legality and the obligations to criminalize stemming from international law in order to assess to what extent the reserve of law («riserva di legge») provided by Article 25 of the Italian Constitution precludes Italian judges from directly applying international criminal provisions. The article argues that the reservation of law should be read in the light of the principle of legality as resulting from the international protection of human rights in order to prevent the direct application of those international provisions that are not clearly and precisely worded and in any case to prohibit the retroactive application of law. It is instead impossible to attribute to the reserve of law the function of protecting democratic values by providing a monopoly of Parliament in the exercise of criminal policy. The possible “democratic deficit” (if any) of the international provisions should be assessed and addressed by reinforcing the role of Parliament in the negotiation and adoption of international obligations.
Riserva di legge e obblighi internazionali di tutela penale / Deborah Russo. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 0035-6158. - STAMPA. - (2025), pp. 289-325.
Riserva di legge e obblighi internazionali di tutela penale
Deborah Russo
2025
Abstract
Abstract. ‒ Traendo spunto da alcune sentenze recenti, l’articolo esamina il rapporto tra l’istituto della riserva di legge in materia penale e gli obblighi internazionali di incriminazione. Dopo aver ricostruito il fondamento ideologico della riserva di legge e ripercorso le tappe dell’evoluzione interpretativa subita per effetto delle principali trasformazioni del fenomeno giuridico contemporaneo, esso evidenzia come lo sviluppo della cooperazione internazionale e della tutela internazionale dei diritti umani abbia condotto, per un verso, al rafforzamento della dimensione garantista del principio della legalità penale a discapito di quella «democratica» e, per altro verso, all’emersione di valori e esigenze di tutela nuovi da controbilanciare, come il principio di apertura al diritto internazionale e il diritto alla riparazione delle vittime dei reati. L’articolo dunque mette in discussione la tesi secondo la quale la riserva di legge tutela i valori democratici prevedendo, anche in presenza di obblighi internazionali correttamente eseguiti nell'ordinamento italiano, un monopolio del Parlamento. Esaminando le ricadute degli obblighi internazionali di incriminazione nell’ordinamento italiano, l’articolo conclude che spetti al giudice valutare, caso per caso, se ed entro quali limiti una norma internazionale, già recepita nell’ordinamento italiano e formulata in termini sufficientemente chiari e precisi, possa produrre effetti diretti nei processi interni. Abstract in English: The article explores the relationship between the principle of legality and the obligations to criminalize stemming from international law in order to assess to what extent the reserve of law («riserva di legge») provided by Article 25 of the Italian Constitution precludes Italian judges from directly applying international criminal provisions. The article argues that the reservation of law should be read in the light of the principle of legality as resulting from the international protection of human rights in order to prevent the direct application of those international provisions that are not clearly and precisely worded and in any case to prohibit the retroactive application of law. It is instead impossible to attribute to the reserve of law the function of protecting democratic values by providing a monopoly of Parliament in the exercise of criminal policy. The possible “democratic deficit” (if any) of the international provisions should be assessed and addressed by reinforcing the role of Parliament in the negotiation and adoption of international obligations.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



