La Corte di giustizia, sollecitata dal Tribunale di Lecce, ha affermato che l’art. 7 della direttiva 2003/88, sull’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sul diritto alle ferie annuali retribuite, ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e all’organizzazione del datore di lavoro pubblico, vieta la monetizzazione delle ferie non godute quando il lavoratore abbia posto fine volontariamente al rapporto di lavoro e non abbia dimostrato che il mancato godimento delle ferie è stato indipendente dalla sua volontà. Alla luce della sua giurisprudenza pregressa, la risposta della Corte di giustizia non sorprende. L’interesse della vicenda attiene piuttosto alla dimensione dei rapporti tra giudice “comune”, Corte di giustizia e Corte costituzionale. Ci si può infatti interrogare sulle opzioni a disposizione del Tribunale di Lecce a valle del rinvio pregiudiziale, ma anche (con lo sguardo rivolto a situazioni simili che potrebbero verificarsi in futuro) sulla opportunità di organizzare diversamente il dialogo a monte. *** Prompted by the Court of Lecce, the Court of Justice stated that Article 7 of Directive 2003/88 on the organisation of working time, and Article 31(2) of the EU Charter of Fundamental Rights , which enshrines the right to paid annual leave, preclude national legislation that prohibits the monetisation of unused leave when an employee has voluntarily terminated their employment contract and failed to demonstrate that their inability to take leave was beyond their control, for reasons relating to the containment of public expenditure and the organisation of the public employer. In light of its previous case law, the Court of Justice's response is not surprising. The interest of the case indeed lies in the relationship between the 'ordinary' court, the Court of Justice, and the Constitutional Court. Following the preliminary ruling, one may wonder about the options available to the Court of Lecce, as well as considering whether, in similar situations that may arise in the future, judicial dialogue should be better organised differently.

Niente di nuovo sotto il sole (di Lussemburgo): il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei dipendenti pubblici al vaglio della Corte di giustizia / Nicole Lazzerini. - In: EUROJUS. - ISSN 2384-9169. - ELETTRONICO. - (2024), pp. 1-8.

Niente di nuovo sotto il sole (di Lussemburgo): il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei dipendenti pubblici al vaglio della Corte di giustizia

Nicole Lazzerini
2024

Abstract

La Corte di giustizia, sollecitata dal Tribunale di Lecce, ha affermato che l’art. 7 della direttiva 2003/88, sull’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sul diritto alle ferie annuali retribuite, ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e all’organizzazione del datore di lavoro pubblico, vieta la monetizzazione delle ferie non godute quando il lavoratore abbia posto fine volontariamente al rapporto di lavoro e non abbia dimostrato che il mancato godimento delle ferie è stato indipendente dalla sua volontà. Alla luce della sua giurisprudenza pregressa, la risposta della Corte di giustizia non sorprende. L’interesse della vicenda attiene piuttosto alla dimensione dei rapporti tra giudice “comune”, Corte di giustizia e Corte costituzionale. Ci si può infatti interrogare sulle opzioni a disposizione del Tribunale di Lecce a valle del rinvio pregiudiziale, ma anche (con lo sguardo rivolto a situazioni simili che potrebbero verificarsi in futuro) sulla opportunità di organizzare diversamente il dialogo a monte. *** Prompted by the Court of Lecce, the Court of Justice stated that Article 7 of Directive 2003/88 on the organisation of working time, and Article 31(2) of the EU Charter of Fundamental Rights , which enshrines the right to paid annual leave, preclude national legislation that prohibits the monetisation of unused leave when an employee has voluntarily terminated their employment contract and failed to demonstrate that their inability to take leave was beyond their control, for reasons relating to the containment of public expenditure and the organisation of the public employer. In light of its previous case law, the Court of Justice's response is not surprising. The interest of the case indeed lies in the relationship between the 'ordinary' court, the Court of Justice, and the Constitutional Court. Following the preliminary ruling, one may wonder about the options available to the Court of Lecce, as well as considering whether, in similar situations that may arise in the future, judicial dialogue should be better organised differently.
2024
Goal 16: Peace, justice and strong institutions
Nicole Lazzerini
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