La Corte costituzionale con la pronuncia additiva di incostituzionalità n. 68/2025 estende l’applicabilità dell’art. 8 della legge n. 40/2004 («norme in materia di procreazione medicalmente assistita») ai nati in Italia da procreazione medicalmente assistita (PMA) tra due donne effettuata all’estero. È condivisibile l’argomentazione incentrata sul fondamento consensualistico della PMA, sulla funzione della responsabilità genitoriale, sul principio dell’unicità dello stato di figlio e sul principio del preminente interesse del minore. Ne esce rafforzata la posizione giuridica del nato in un quadro sistematico coerente con il riconoscimento della genitorialità d’intenzione. Rimane, però, ancora aperta la questione dello stato di figlio del nato da maternità surrogata, sulla cui soluzione impatta – lo si sostiene nella nota – questa sentenza. The Constitutional Court with the additional ruling of unconstitutionality n. 68/2025 extends the applicability of art. 8 of law n. 40/2004 ("rules on medically assisted procreation") to children born in Italy from medically assisted procreation (PMA) between two women carried out abroad. The argument centered on the foundation of PMA, on the function of parental responsibility, on the principle of the uniqueness of the status of child and on the principle of the primary interest of the minor is acceptable. The legal position of the child born in a coherent systematic framework is strengthened. However, the question of the status of child born from surrogate motherhood remains open, the solution of which - as stated in the note - is impacted by this ruling.
Procreazione eterologa all'estero e stato di figlio nei confronti della "madre intenzionale": diritto del nato ad avere due genitori / Antonio Gorgoni. - In: PERSONA E MERCATO. - ISSN 2239-8570. - STAMPA. - (2025), pp. 687-708.
Procreazione eterologa all'estero e stato di figlio nei confronti della "madre intenzionale": diritto del nato ad avere due genitori.
Antonio Gorgoni
2025
Abstract
La Corte costituzionale con la pronuncia additiva di incostituzionalità n. 68/2025 estende l’applicabilità dell’art. 8 della legge n. 40/2004 («norme in materia di procreazione medicalmente assistita») ai nati in Italia da procreazione medicalmente assistita (PMA) tra due donne effettuata all’estero. È condivisibile l’argomentazione incentrata sul fondamento consensualistico della PMA, sulla funzione della responsabilità genitoriale, sul principio dell’unicità dello stato di figlio e sul principio del preminente interesse del minore. Ne esce rafforzata la posizione giuridica del nato in un quadro sistematico coerente con il riconoscimento della genitorialità d’intenzione. Rimane, però, ancora aperta la questione dello stato di figlio del nato da maternità surrogata, sulla cui soluzione impatta – lo si sostiene nella nota – questa sentenza. The Constitutional Court with the additional ruling of unconstitutionality n. 68/2025 extends the applicability of art. 8 of law n. 40/2004 ("rules on medically assisted procreation") to children born in Italy from medically assisted procreation (PMA) between two women carried out abroad. The argument centered on the foundation of PMA, on the function of parental responsibility, on the principle of the uniqueness of the status of child and on the principle of the primary interest of the minor is acceptable. The legal position of the child born in a coherent systematic framework is strengthened. However, the question of the status of child born from surrogate motherhood remains open, the solution of which - as stated in the note - is impacted by this ruling.| File | Dimensione | Formato | |
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