Con la sentenza Vivacom Bulgaria, del 19 dicembre 2024, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 19, par. 1, secondo comma, TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rispetto al requisito di imparzialità di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza. In particolare, la questione riguardava un organo giurisdizionale di ultima istanza che, avendo commesso una violazione del diritto dell’Unione, si era trovato a giudicare sulla relativa azione di risarcimento dei danni intentata nei confronti dello Stato membro a cui esso appartiene. E' noto che, in base alla giurisprudenza Köbler, il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione che sono loro imputabili si applica, in presenza di determinate condizioni, anche allorché la violazione derivi da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado. Tuttavia, nella sentenza Vivacom Bulgaria, la Corte di giustizia non solo prende in esame tale circostanza, ma anche l’ulteriore questione derivante dal fatto che, in siffatte cause, la normativa nazionale consente al giudice che ha commesso la violazione di essere anche parte convenuta. Nella pronuncia oggetto della segnalazione, emerge un approccio ambivalente della Corte di giustizia: da un lato, richiama la giurisprudenza sullo Stato di diritto, quale valore fondante dell’Unione ai sensi dell’art. 2 TUE; dall’altro, manifesta una particolare deferenza verso l’autonomia procedurale degli Stati membri, concentrandosi sulla composizione del collegio giudicante nel caso concreto. Tale impostazione sembra riflettere, in parte, l’organizzazione interna della stessa Corte di giustizia, la quale costituisce implicitamente il parametro di riferimento per valutare l’imparzialità dei giudici nazionali nel caso di specie.

Nemo judex in causa sua…o forse sì? La Corte si pronuncia sul requisito di imparzialità dei giudici nazionali / Alessandra Favi. - In: RIVISTA DEL CONTENZIOSO EUROPEO. - ISSN 2975-1306. - ELETTRONICO. - (2025), pp. 0-0.

Nemo judex in causa sua…o forse sì? La Corte si pronuncia sul requisito di imparzialità dei giudici nazionali

Alessandra Favi
2025

Abstract

Con la sentenza Vivacom Bulgaria, del 19 dicembre 2024, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 19, par. 1, secondo comma, TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rispetto al requisito di imparzialità di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza. In particolare, la questione riguardava un organo giurisdizionale di ultima istanza che, avendo commesso una violazione del diritto dell’Unione, si era trovato a giudicare sulla relativa azione di risarcimento dei danni intentata nei confronti dello Stato membro a cui esso appartiene. E' noto che, in base alla giurisprudenza Köbler, il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione che sono loro imputabili si applica, in presenza di determinate condizioni, anche allorché la violazione derivi da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado. Tuttavia, nella sentenza Vivacom Bulgaria, la Corte di giustizia non solo prende in esame tale circostanza, ma anche l’ulteriore questione derivante dal fatto che, in siffatte cause, la normativa nazionale consente al giudice che ha commesso la violazione di essere anche parte convenuta. Nella pronuncia oggetto della segnalazione, emerge un approccio ambivalente della Corte di giustizia: da un lato, richiama la giurisprudenza sullo Stato di diritto, quale valore fondante dell’Unione ai sensi dell’art. 2 TUE; dall’altro, manifesta una particolare deferenza verso l’autonomia procedurale degli Stati membri, concentrandosi sulla composizione del collegio giudicante nel caso concreto. Tale impostazione sembra riflettere, in parte, l’organizzazione interna della stessa Corte di giustizia, la quale costituisce implicitamente il parametro di riferimento per valutare l’imparzialità dei giudici nazionali nel caso di specie.
2025
Alessandra Favi
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