Con sentenza del 20 novembre 2024, il Tribunale di Roma si è espresso sulla causa civile che vedeva coinvolti l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese e l’Associazione Palestinesi in Italia avverso Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. Il ricorso originava dal fatto che in una puntata del noto quiz televisivo « L’Eredità », la risposta di una concorrente alla domanda su quale fosse la capitale di Israele veniva corretta con « Gerusa- lemme ». La giudice, tramite un’analisi degli obblighi in capo allo Stato italiano derivanti dall’ordinamento internazionale, in particolare l’obbligo di non-riconoscimento di atti o situazioni contrari a norme imperative del diritto internazionale, che entra nel nostro ordinamento per il tramite dell’art. 10, 1° comma, Cost., ritiene che l’affermazione secondo cui Gerusalemme è la capitale di Israele o che lo status di Gerusalemme è controverso è una notizia falsa. La giudice condanna quindi la Rai Radiotelevisione Italiana a trasmettere una rettifica contenente la dichiarazione che « Gerusalemme non è la capitale di Israele e non è riconosciuta come tale dal diritto internazionale ».

La sentenza di condanna di RAI Radiotelevisione Italiana S.P.A. da parte del Tribunale di Roma per la scorrettezza delle informazioni sullo status di Gerusalemme / AGNESE VITALE. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 0035-6158. - STAMPA. - (2025), pp. 810-817.

La sentenza di condanna di RAI Radiotelevisione Italiana S.P.A. da parte del Tribunale di Roma per la scorrettezza delle informazioni sullo status di Gerusalemme

AGNESE VITALE
2025

Abstract

Con sentenza del 20 novembre 2024, il Tribunale di Roma si è espresso sulla causa civile che vedeva coinvolti l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese e l’Associazione Palestinesi in Italia avverso Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. Il ricorso originava dal fatto che in una puntata del noto quiz televisivo « L’Eredità », la risposta di una concorrente alla domanda su quale fosse la capitale di Israele veniva corretta con « Gerusa- lemme ». La giudice, tramite un’analisi degli obblighi in capo allo Stato italiano derivanti dall’ordinamento internazionale, in particolare l’obbligo di non-riconoscimento di atti o situazioni contrari a norme imperative del diritto internazionale, che entra nel nostro ordinamento per il tramite dell’art. 10, 1° comma, Cost., ritiene che l’affermazione secondo cui Gerusalemme è la capitale di Israele o che lo status di Gerusalemme è controverso è una notizia falsa. La giudice condanna quindi la Rai Radiotelevisione Italiana a trasmettere una rettifica contenente la dichiarazione che « Gerusalemme non è la capitale di Israele e non è riconosciuta come tale dal diritto internazionale ».
2025
810
817
AGNESE VITALE
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