La causa WS e altri c. Frontex (causa C-679/23 P), attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia, offre l’opportunità per approfondire le implicazioni procedurali e sostanziali nell’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione ex artt. 268 e 340, par. 2, TFUE, nei casi in cui un medesimo danno sia ascrivibile congiuntamente a un’agenzia dell’Unione, come Frontex, e a uno Stato membro. Il contributo analizza, in primo luogo, le modalità con cui può configurarsi una responsabilità condivisa nell’ambito di operazioni congiunte di rimpatrio e, conseguentemente, le ricadute in termini di individuazione del giudice competente, accertamento delle condizioni sostanziali della responsabilità e riparazione del danno. Particolare attenzione è dedicata a quest’ultimo aspetto, con riguardo sia alla giurisdizione competente sia alla quantificazione del danno. A tal proposito, in assenza di un’espressa previsione nel diritto derivato, si valuta se un principio generale del diritto dell’Unione possa giustificare il riconoscimento di una responsabilità in solido dei due attori coinvolti, al fine di garantire l’effettiva riparazione del danno ai ricorrenti.

La responsabilità condivisa di Frontex e degli Stati membri: alcune questioni procedurali alla luce della causa WS e altri c. Frontex / Alessandra Favi. - In: QUADERNI AISDUE. - ISSN 2975-2698. - ELETTRONICO. - (2025), pp. 0-0.

La responsabilità condivisa di Frontex e degli Stati membri: alcune questioni procedurali alla luce della causa WS e altri c. Frontex

Alessandra Favi
2025

Abstract

La causa WS e altri c. Frontex (causa C-679/23 P), attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia, offre l’opportunità per approfondire le implicazioni procedurali e sostanziali nell’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione ex artt. 268 e 340, par. 2, TFUE, nei casi in cui un medesimo danno sia ascrivibile congiuntamente a un’agenzia dell’Unione, come Frontex, e a uno Stato membro. Il contributo analizza, in primo luogo, le modalità con cui può configurarsi una responsabilità condivisa nell’ambito di operazioni congiunte di rimpatrio e, conseguentemente, le ricadute in termini di individuazione del giudice competente, accertamento delle condizioni sostanziali della responsabilità e riparazione del danno. Particolare attenzione è dedicata a quest’ultimo aspetto, con riguardo sia alla giurisdizione competente sia alla quantificazione del danno. A tal proposito, in assenza di un’espressa previsione nel diritto derivato, si valuta se un principio generale del diritto dell’Unione possa giustificare il riconoscimento di una responsabilità in solido dei due attori coinvolti, al fine di garantire l’effettiva riparazione del danno ai ricorrenti.
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Alessandra Favi
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