Con l. 9 agosto 2024, n. 114, si è introdotto il contraddittorio anticipato “in via generale” nel procedimento per l’applicazione delle cautele personali nella fase delle indagini. A seguito della modifica normativa la giurisprudenza di legittimità, sulla base dell’orientamento che sostiene l’inesistenza di un vincolo correlativo tra la domanda del pubblico ministero e la decisione del giudice, si è pronunciata per la necessità di un vaglio preliminare del g.i.p. sulla necessità di disporre l’interrogatorio preventivo. L’analisi qui svolta evidenzia come l’opzione ermeneutica adottata dalla Corte di cassazione e basata sul principio della domanda “formale” non solo sia carente dal punto di vista epistemologico e sistematico, ma non assicuri un’effettiva tutela dei diritti. Viene, quindi, proposta una diversa chiave interpretativa, fondata sul carattere sostanziale della domanda, in modo da garantire la necessaria terzietà e imparzialità del giudice e assicurare un contraddittorio effettivo nella fase genetica della misura. Potrebbe essere così perseguito con maggior efficacia un “ritorno alla giurisdizione”, anche in materia cautelare.
Il contraddittorio “al buio”: primi orientamenti in tema di interrogatorio preventivo / Giuliano Merola. - In: PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA. - ISSN 2039-4527. - ELETTRONICO. - (2025), pp. 1496-1508.
Il contraddittorio “al buio”: primi orientamenti in tema di interrogatorio preventivo
Giuliano Merola
2025
Abstract
Con l. 9 agosto 2024, n. 114, si è introdotto il contraddittorio anticipato “in via generale” nel procedimento per l’applicazione delle cautele personali nella fase delle indagini. A seguito della modifica normativa la giurisprudenza di legittimità, sulla base dell’orientamento che sostiene l’inesistenza di un vincolo correlativo tra la domanda del pubblico ministero e la decisione del giudice, si è pronunciata per la necessità di un vaglio preliminare del g.i.p. sulla necessità di disporre l’interrogatorio preventivo. L’analisi qui svolta evidenzia come l’opzione ermeneutica adottata dalla Corte di cassazione e basata sul principio della domanda “formale” non solo sia carente dal punto di vista epistemologico e sistematico, ma non assicuri un’effettiva tutela dei diritti. Viene, quindi, proposta una diversa chiave interpretativa, fondata sul carattere sostanziale della domanda, in modo da garantire la necessaria terzietà e imparzialità del giudice e assicurare un contraddittorio effettivo nella fase genetica della misura. Potrebbe essere così perseguito con maggior efficacia un “ritorno alla giurisdizione”, anche in materia cautelare.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



