Con l. 9 agosto 2024, n. 114, si è introdotto il contraddittorio anticipato “in via generale” nel procedimento per l’applicazione delle cautele personali nella fase delle indagini. A seguito della modifica normativa la giurisprudenza di legittimità, sulla base dell’orientamento che sostiene l’inesistenza di un vincolo correlativo tra la domanda del pubblico ministero e la decisione del giudice, si è pronunciata per la necessità di un vaglio preliminare del g.i.p. sulla necessità di disporre l’interrogatorio preventivo. L’analisi qui svolta evidenzia come l’opzione ermeneutica adottata dalla Corte di cassazione e basata sul principio della domanda “formale” non solo sia carente dal punto di vista epistemologico e sistematico, ma non assicuri un’effettiva tutela dei diritti. Viene, quindi, proposta una diversa chiave interpretativa, fondata sul carattere sostanziale della domanda, in modo da garantire la necessaria terzietà e imparzialità del giudice e assicurare un contraddittorio effettivo nella fase genetica della misura. Potrebbe essere così perseguito con maggior efficacia un “ritorno alla giurisdizione”, anche in materia cautelare.

Il contraddittorio “al buio”: primi orientamenti in tema di interrogatorio preventivo / Giuliano Merola. - In: PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA. - ISSN 2039-4527. - ELETTRONICO. - (2025), pp. 1496-1508.

Il contraddittorio “al buio”: primi orientamenti in tema di interrogatorio preventivo

Giuliano Merola
2025

Abstract

Con l. 9 agosto 2024, n. 114, si è introdotto il contraddittorio anticipato “in via generale” nel procedimento per l’applicazione delle cautele personali nella fase delle indagini. A seguito della modifica normativa la giurisprudenza di legittimità, sulla base dell’orientamento che sostiene l’inesistenza di un vincolo correlativo tra la domanda del pubblico ministero e la decisione del giudice, si è pronunciata per la necessità di un vaglio preliminare del g.i.p. sulla necessità di disporre l’interrogatorio preventivo. L’analisi qui svolta evidenzia come l’opzione ermeneutica adottata dalla Corte di cassazione e basata sul principio della domanda “formale” non solo sia carente dal punto di vista epistemologico e sistematico, ma non assicuri un’effettiva tutela dei diritti. Viene, quindi, proposta una diversa chiave interpretativa, fondata sul carattere sostanziale della domanda, in modo da garantire la necessaria terzietà e imparzialità del giudice e assicurare un contraddittorio effettivo nella fase genetica della misura. Potrebbe essere così perseguito con maggior efficacia un “ritorno alla giurisdizione”, anche in materia cautelare.
2025
1496
1508
Giuliano Merola
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