Con la sentenza del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, la Corte di giustizia ha accolto il ricorso per inadempimento avviato dalla Commissione europea nei confronti dell’Ungheria con riguardo alla nuova legge sulla trasparenza associativa. La vicenda dimostra il ruolo sempre più strategico assunto dalla procedura di infrazione quale strumento di tutela dello stato di diritto, a fronte dei noti fenomeni di backsliding che ormai da qualche anno interessano alcuni Stati membri. Ciò avviene, tuttavia, senza che nella sentenza vi sia una valorizzazione del nesso tra la legge ungherese e i valori fondanti dell’Unione europea ex art. 2 TUE. Accogliendo le richieste della Commissione, la Cortesi è infatti limitata ad accertare la violazione delle norme sulla libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE e dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali e alla libertà di riunione e associazione quali garantiti dagli art. 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali. Si è in tal modo seguita una strada diversa da quella adottata dall’Unione nei confronti delle violazioni dello stato di diritto in Polonia. In situazioni quali quella ungherese, sarebbe invece auspicabile un approccio orientato a dare rilievo almeno in sede giurisdizionale al fatto che le violazioni di obblighi puntuali di diritto dell’UE sono sintomatiche di un deterioramento sistemico di un valore fondante ai sensi dell’art. 2 TUE, quale la rule of law.

La legge ungherese sulla trasparenza associativa davanti alla Corte di giustizia: la tutela della rule of law che c’è ma non si vede? / Martina Coli. - In: QUADERNI DI SIDIBLOG. - ISSN 2465-0927. - ELETTRONICO. - (2021), pp. 513-530.

La legge ungherese sulla trasparenza associativa davanti alla Corte di giustizia: la tutela della rule of law che c’è ma non si vede?

Martina Coli
2021

Abstract

Con la sentenza del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, la Corte di giustizia ha accolto il ricorso per inadempimento avviato dalla Commissione europea nei confronti dell’Ungheria con riguardo alla nuova legge sulla trasparenza associativa. La vicenda dimostra il ruolo sempre più strategico assunto dalla procedura di infrazione quale strumento di tutela dello stato di diritto, a fronte dei noti fenomeni di backsliding che ormai da qualche anno interessano alcuni Stati membri. Ciò avviene, tuttavia, senza che nella sentenza vi sia una valorizzazione del nesso tra la legge ungherese e i valori fondanti dell’Unione europea ex art. 2 TUE. Accogliendo le richieste della Commissione, la Cortesi è infatti limitata ad accertare la violazione delle norme sulla libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE e dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali e alla libertà di riunione e associazione quali garantiti dagli art. 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali. Si è in tal modo seguita una strada diversa da quella adottata dall’Unione nei confronti delle violazioni dello stato di diritto in Polonia. In situazioni quali quella ungherese, sarebbe invece auspicabile un approccio orientato a dare rilievo almeno in sede giurisdizionale al fatto che le violazioni di obblighi puntuali di diritto dell’UE sono sintomatiche di un deterioramento sistemico di un valore fondante ai sensi dell’art. 2 TUE, quale la rule of law.
2021
513
530
Martina Coli
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