Con la riforma dei reati sessuali entrata in vigore l'8 novembre 2025, l’ordinamento francese, sull’onda del clamore mediatico suscitato dallo stupro di Gisele Pelicot, ha proceduto a quella “svolta consensualistica” operata, altresì, dalle recenti novelle legislative dei principali ordinamenti europei di Civil Law. Tra i vari modelli di disciplina “consent based”, il legislatore de quo ha optato – sulla falsariga di quello spagnolo – per quello del “consenso puro” (“only yes means yes”), anziché per quello “dissensuale” (“no means no”) adottato nello Strafgesetzbuch tedesco. Va però rilevato che la disposizione per cui il consenso «va apprezzato con riguardo alle circostanze» (art. 222-22/2 del novellato code pénal) riprende le cadenze del modello di matrice svedese della “volontarietà”, focalizzato sul versante interiore/attitudinale del consenso: in tal modo la normativa francese – riprendendo, peraltro, quanto prescritto dall’art. 36 della Convenzione di Istanbul – appare discostarsi da quella visione “notarile” del consenso sessuale caratterizzante le versioni più radicali della teoria dell’affirmative consent. Va comunque rilevato che la riforma in commento appare criticabile, con riferimento al vulnus dei principi di “proporzionalità” e “fair labelling”, per l’omessa differenziazione (sia sotto il profilo sanzionatorio, che sotto quello del “nomen iuris”) della disciplina degli atti sessuali “meramente non consensuali” da quelli – senz’altro più gravi – imposti con modalità coercitive (es.: violenza, minaccia) o abusive. La novella legislativa francese rappresenta, nondimeno, un ulteriore elemento di riflessione rilevante per il Parlamento italiano, in cui è attualmente in corso la discussione della riforma della disciplina dei reati sessuali (artt. 609-bis ss. c.p.), in esito alla quale si auspica l’approvazione di una normativa penale sessuale coerente ed ossequiosa dei principi di legalità, colpevolezza, proporzionalità e fair labelling

La centralità del consenso nella recente riforma francese dei reati sessuali: una svolta importante di cui il legislatore italiano dovrebbe tenere conto / Francesco Macri. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - ELETTRONICO. - (2026), pp. 89-114.

La centralità del consenso nella recente riforma francese dei reati sessuali: una svolta importante di cui il legislatore italiano dovrebbe tenere conto

Francesco Macri
2026

Abstract

Con la riforma dei reati sessuali entrata in vigore l'8 novembre 2025, l’ordinamento francese, sull’onda del clamore mediatico suscitato dallo stupro di Gisele Pelicot, ha proceduto a quella “svolta consensualistica” operata, altresì, dalle recenti novelle legislative dei principali ordinamenti europei di Civil Law. Tra i vari modelli di disciplina “consent based”, il legislatore de quo ha optato – sulla falsariga di quello spagnolo – per quello del “consenso puro” (“only yes means yes”), anziché per quello “dissensuale” (“no means no”) adottato nello Strafgesetzbuch tedesco. Va però rilevato che la disposizione per cui il consenso «va apprezzato con riguardo alle circostanze» (art. 222-22/2 del novellato code pénal) riprende le cadenze del modello di matrice svedese della “volontarietà”, focalizzato sul versante interiore/attitudinale del consenso: in tal modo la normativa francese – riprendendo, peraltro, quanto prescritto dall’art. 36 della Convenzione di Istanbul – appare discostarsi da quella visione “notarile” del consenso sessuale caratterizzante le versioni più radicali della teoria dell’affirmative consent. Va comunque rilevato che la riforma in commento appare criticabile, con riferimento al vulnus dei principi di “proporzionalità” e “fair labelling”, per l’omessa differenziazione (sia sotto il profilo sanzionatorio, che sotto quello del “nomen iuris”) della disciplina degli atti sessuali “meramente non consensuali” da quelli – senz’altro più gravi – imposti con modalità coercitive (es.: violenza, minaccia) o abusive. La novella legislativa francese rappresenta, nondimeno, un ulteriore elemento di riflessione rilevante per il Parlamento italiano, in cui è attualmente in corso la discussione della riforma della disciplina dei reati sessuali (artt. 609-bis ss. c.p.), in esito alla quale si auspica l’approvazione di una normativa penale sessuale coerente ed ossequiosa dei principi di legalità, colpevolezza, proporzionalità e fair labelling
2026
89
114
Francesco Macri
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