L’autore analizza criticamente l’ordinanza con cui il Supremo Collegio si è pronunciato sul caso di una Compagnia di assicurazione che, per errore inescusabile, abbia indennizzato senza esservi direttamente tenuta gli eredi di un terzo trasportato deceduto in presenza di responsabile civile privo di copertura assicurativa. Dopo aver ricostruito la fattispecie da un punto di vista fattuale e giuridico, i giudici della Cassazione hanno stabilito come l’assicuratore possa esigere il rimborso di quanto pagato al terzo nei confronti della Compagnia dell’esclusivo responsabile solamente ai sensi dell’art. 2036, comma 3, c.c., attraverso l’azione di ripetizione dell’indebito. In this ruling, the Terza Sezione of the Corte di Cassazione ruled on a case concerning an insurance company that had compensated, due to an inexcusable error, the heirs of a third party who died in the presence of a civilly liable person without insurance coverage. The company was not directly obliged to do so. After reviewing the case from factual and legal perspectives, the Corte di Cassazione judges ruled that the insurer could only claim reimbursement of the amount paid to the third party from the company that was solely responsible, as defined in Article 2036, paragraph 3, of the Italian Civil Code, by initiating legal proceedings to recover an overpayment.
Pagamento non dovuto ed errore inescusabile della Compagnia di assicurazione: quale rimedio? / Niccolò Pellini. - In: DANNO E RESPONSABILITÀ. - ISSN 1125-8918. - ELETTRONICO. - (2026), pp. 83-90.
Pagamento non dovuto ed errore inescusabile della Compagnia di assicurazione: quale rimedio?
Niccolò Pellini
2026
Abstract
L’autore analizza criticamente l’ordinanza con cui il Supremo Collegio si è pronunciato sul caso di una Compagnia di assicurazione che, per errore inescusabile, abbia indennizzato senza esservi direttamente tenuta gli eredi di un terzo trasportato deceduto in presenza di responsabile civile privo di copertura assicurativa. Dopo aver ricostruito la fattispecie da un punto di vista fattuale e giuridico, i giudici della Cassazione hanno stabilito come l’assicuratore possa esigere il rimborso di quanto pagato al terzo nei confronti della Compagnia dell’esclusivo responsabile solamente ai sensi dell’art. 2036, comma 3, c.c., attraverso l’azione di ripetizione dell’indebito. In this ruling, the Terza Sezione of the Corte di Cassazione ruled on a case concerning an insurance company that had compensated, due to an inexcusable error, the heirs of a third party who died in the presence of a civilly liable person without insurance coverage. The company was not directly obliged to do so. After reviewing the case from factual and legal perspectives, the Corte di Cassazione judges ruled that the insurer could only claim reimbursement of the amount paid to the third party from the company that was solely responsible, as defined in Article 2036, paragraph 3, of the Italian Civil Code, by initiating legal proceedings to recover an overpayment.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



