1. Le diverse tipologie di negoziazione accentrata. Il presente lavoro non considera la negoziazione accentrata dal lato della domanda, considera invece l’accentramento dal lato dell’offerta. Differenti contesti di accentramento: l’accentramento nelle ipotesi in cui non è in fatto concepibile una negoziazione individuale (pubblicazione in raccolta delle immagini degli atleti, diritti di trasmissione di highlights, trasmissione di gare di automobilismo e ciclismo); l’accentramento nelle ipotesi in cui è possibile una negoziazione individuale (trasmissione di partite di calcio e di altri sport di squadra). - 2. L’atteggiamento delle autorità antitrust riflette l’intenzione di comprimere il potere di mercato conseguente all’accentramento della negoziazione. Distinzione di questo problema da ulteriori e diverse questioni. – 3. La negoziazione accentrata dei diritti sulla pubblicazione in raccolta di immagini di atleti. Suo carattere intrinsecamente non restrittivo della concorrenza. – 4. Il problema delle clausole di licenza esclusiva nella negoziazione accentrata dei diritti sulla pubblicazione di immagini in raccolta: la legittimità di queste clausole non può essere contestata argomentando dalla presenza di uno “sportello unico” d’offerta, e probabilmente non può essere contestata nemmeno alla luce dei princìpi generali di interferenza fra diritto antitrust ed ordinamento delle privative. – 5. La negoziazione accentrata degli highlights. Suo carattere non restrittivo della concorrenza alla luce delle precedenti considerazioni. Dubbi in ordine alla possibilità di considerare gli highlights quale risorsa essenziale per l’accesso al mercato delle trasmissioni di informazione e critica sportiva. – 6. La negoziazione accentrata dei diritti su manifestazioni sportive (come le gare automobilistiche) cui partecipano contemporaneamente numerose squadre o atleti. Suo carattere non restrittivo della concorrenza. Critica all’impostazione della Commissione CE secondo cui in queste situazioni il potere di gestire lo sportello unico delle negoziazioni deve essere separato dal potere di regolamentazione delle gare. – 7. La negoziazione accentrata dei diritti su manifestazioni sportive (come le competizioni calcistiche) che vedono la partecipazione di un numero limitato (tipicamente, due) di squadre ed atleti. La tesi dell’Autorità garante contraria alla legittimità della negoziazione accentrata presuppone che lo sforzo organizzativo del campionato da parte di federazioni e leghe non meriti di venire remunerato attraverso il riconoscimento di profitti di tipo monopolistico. – 8. Primi spunti di rimeditazione della tesi dell’Autorità garante: la single entity theory statunitense; gli interventi dei legislatori americano, tedesco, spagnolo; l’impostazione francese che protegge gli sforzi organizzativi delle federazioni attribuendo loro il diritto di esclusiva; la soluzione giurisprudenziale britannica favorevole alla negoziazione accentrata. L’interesse “solidaristico” sottostante all’amministrazione accentrata. – 9. Precisazioni in ordine alla modalità di perseguimento di interessi “solidaristici” da parte di federazioni e leghe. La proposta dell’Autorità garante favorevole ad un sistema di “tassazione” delle squadre e di conseguente redistribuzione degli introiti. – 10. Critiche alla proposta di un sistema di “tassazione”: un sistema del genere limita fortemente la possibilità di perseguire finalità solidaristiche, e ad un tempo è di dubbia efficacia dal punto di vista dell’interesse concorrenziale all’aumento dell’offerta ed alla diminuzione dei prezzi. – 11. Il problema di identificazione della causa delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla redistribuzione dei proventi con finalità solidaristiche. La causa di queste attribuzioni va ricercata nel contributo dato da ciascuna squadra all’organizzazione del torneo o campionato. In tale prospettiva l’attività organizzativa del torneo o campionato è considerata meritevole di riconoscimento e tutela da parte dell’ordinamento. Questa conclusione coincide con il nucleo centrale del ragionamento dei sostenitori della single entity theory, e non è facilmente coordinabile con i presupposti concettuali sottostanti ai divieti di negoziazione accentrata. – 12. Ulteriori osservazioni e riscontri: l’impostazione dell’Autorità garante riconosce e protegge l’interesse a massimizzare gli investimenti nelle attività organizzative del campionato, ma questo interesse contraddice l’illegittimità dei profitti di tipo monopolistico conseguenti all’amministrazione accentrata. – 13. I possibili modelli di gestione dei diritti sulle manifestazioni sportive. A) Gestione decentrata priva di finalità solidaristiche. B) Gestione decentrata con limitazioni alle politiche di investimento delle società. C) Gestione accentrata con obblighi di reinvestimento dei proventi. – 14. Conclusioni. Tutti i precedenti modelli organizzativi sono compatibili con l’ordinamento della concorrenza. L’equilibrio fra questi modelli deve essere definito dai soggetti preposti all’organizzazione dei tornei e campionati, non dalle autorità antitrust.

Antitrust e negoziazione accentrata di diritti esclusivi / D. SARTI. - In: AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO. - ISSN 1720-4259. - STAMPA. - 2003:(2003), pp. 343-390.

Antitrust e negoziazione accentrata di diritti esclusivi

SARTI, DAVIDE
2003

Abstract

1. Le diverse tipologie di negoziazione accentrata. Il presente lavoro non considera la negoziazione accentrata dal lato della domanda, considera invece l’accentramento dal lato dell’offerta. Differenti contesti di accentramento: l’accentramento nelle ipotesi in cui non è in fatto concepibile una negoziazione individuale (pubblicazione in raccolta delle immagini degli atleti, diritti di trasmissione di highlights, trasmissione di gare di automobilismo e ciclismo); l’accentramento nelle ipotesi in cui è possibile una negoziazione individuale (trasmissione di partite di calcio e di altri sport di squadra). - 2. L’atteggiamento delle autorità antitrust riflette l’intenzione di comprimere il potere di mercato conseguente all’accentramento della negoziazione. Distinzione di questo problema da ulteriori e diverse questioni. – 3. La negoziazione accentrata dei diritti sulla pubblicazione in raccolta di immagini di atleti. Suo carattere intrinsecamente non restrittivo della concorrenza. – 4. Il problema delle clausole di licenza esclusiva nella negoziazione accentrata dei diritti sulla pubblicazione di immagini in raccolta: la legittimità di queste clausole non può essere contestata argomentando dalla presenza di uno “sportello unico” d’offerta, e probabilmente non può essere contestata nemmeno alla luce dei princìpi generali di interferenza fra diritto antitrust ed ordinamento delle privative. – 5. La negoziazione accentrata degli highlights. Suo carattere non restrittivo della concorrenza alla luce delle precedenti considerazioni. Dubbi in ordine alla possibilità di considerare gli highlights quale risorsa essenziale per l’accesso al mercato delle trasmissioni di informazione e critica sportiva. – 6. La negoziazione accentrata dei diritti su manifestazioni sportive (come le gare automobilistiche) cui partecipano contemporaneamente numerose squadre o atleti. Suo carattere non restrittivo della concorrenza. Critica all’impostazione della Commissione CE secondo cui in queste situazioni il potere di gestire lo sportello unico delle negoziazioni deve essere separato dal potere di regolamentazione delle gare. – 7. La negoziazione accentrata dei diritti su manifestazioni sportive (come le competizioni calcistiche) che vedono la partecipazione di un numero limitato (tipicamente, due) di squadre ed atleti. La tesi dell’Autorità garante contraria alla legittimità della negoziazione accentrata presuppone che lo sforzo organizzativo del campionato da parte di federazioni e leghe non meriti di venire remunerato attraverso il riconoscimento di profitti di tipo monopolistico. – 8. Primi spunti di rimeditazione della tesi dell’Autorità garante: la single entity theory statunitense; gli interventi dei legislatori americano, tedesco, spagnolo; l’impostazione francese che protegge gli sforzi organizzativi delle federazioni attribuendo loro il diritto di esclusiva; la soluzione giurisprudenziale britannica favorevole alla negoziazione accentrata. L’interesse “solidaristico” sottostante all’amministrazione accentrata. – 9. Precisazioni in ordine alla modalità di perseguimento di interessi “solidaristici” da parte di federazioni e leghe. La proposta dell’Autorità garante favorevole ad un sistema di “tassazione” delle squadre e di conseguente redistribuzione degli introiti. – 10. Critiche alla proposta di un sistema di “tassazione”: un sistema del genere limita fortemente la possibilità di perseguire finalità solidaristiche, e ad un tempo è di dubbia efficacia dal punto di vista dell’interesse concorrenziale all’aumento dell’offerta ed alla diminuzione dei prezzi. – 11. Il problema di identificazione della causa delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla redistribuzione dei proventi con finalità solidaristiche. La causa di queste attribuzioni va ricercata nel contributo dato da ciascuna squadra all’organizzazione del torneo o campionato. In tale prospettiva l’attività organizzativa del torneo o campionato è considerata meritevole di riconoscimento e tutela da parte dell’ordinamento. Questa conclusione coincide con il nucleo centrale del ragionamento dei sostenitori della single entity theory, e non è facilmente coordinabile con i presupposti concettuali sottostanti ai divieti di negoziazione accentrata. – 12. Ulteriori osservazioni e riscontri: l’impostazione dell’Autorità garante riconosce e protegge l’interesse a massimizzare gli investimenti nelle attività organizzative del campionato, ma questo interesse contraddice l’illegittimità dei profitti di tipo monopolistico conseguenti all’amministrazione accentrata. – 13. I possibili modelli di gestione dei diritti sulle manifestazioni sportive. A) Gestione decentrata priva di finalità solidaristiche. B) Gestione decentrata con limitazioni alle politiche di investimento delle società. C) Gestione accentrata con obblighi di reinvestimento dei proventi. – 14. Conclusioni. Tutti i precedenti modelli organizzativi sono compatibili con l’ordinamento della concorrenza. L’equilibrio fra questi modelli deve essere definito dai soggetti preposti all’organizzazione dei tornei e campionati, non dalle autorità antitrust.
2003
2003
343
390
D. SARTI
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