Il contributo ha ad oggetto l’esame del principale criterio di collegamento impiegato nella Convenzione di Roma del 1980 per individuare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, privilegiando lo studio ed il raffronto della giurisprudenza dei vari ordinamenti degli Stati parte. L’a. raffronta tale disciplina con quella della proposta di regolamento comunitario destinato a sostituire la Convenzione (c.d. “Roma I”), evidenziandone pregi ma anche alcune criticità. Alcuni aspetti evidenziati hanno poi costituito oggetto di modifica nel testo del regolamento Roma I successivamente adottato (regolamento n. 593/2008). Sommario: 1.La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in mancanza di scelta delle parti nella proposta di regolamento “Roma I”.- 2. L’applicazione dell’art. 4, par. 2, della Convenzione di Roma nella giurisprudenza: l’individuazione della prestazione caratteristica. – 3. L’applicazione della “clausola d’eccezione” (art. 4, par. 5) nella giurisprudenza. – 4. Considerazioni conclusive.

Il rilievo del collegamento più stretto dalla Convenzione di Roma alla proposta di regolamento "Roma I" / O. LOPES PEGNA. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 0035-6158. - STAMPA. - 2006:(2006), pp. 756-782.

Il rilievo del collegamento più stretto dalla Convenzione di Roma alla proposta di regolamento "Roma I"

LOPES PEGNA, OLIVIA
2006

Abstract

Il contributo ha ad oggetto l’esame del principale criterio di collegamento impiegato nella Convenzione di Roma del 1980 per individuare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, privilegiando lo studio ed il raffronto della giurisprudenza dei vari ordinamenti degli Stati parte. L’a. raffronta tale disciplina con quella della proposta di regolamento comunitario destinato a sostituire la Convenzione (c.d. “Roma I”), evidenziandone pregi ma anche alcune criticità. Alcuni aspetti evidenziati hanno poi costituito oggetto di modifica nel testo del regolamento Roma I successivamente adottato (regolamento n. 593/2008). Sommario: 1.La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in mancanza di scelta delle parti nella proposta di regolamento “Roma I”.- 2. L’applicazione dell’art. 4, par. 2, della Convenzione di Roma nella giurisprudenza: l’individuazione della prestazione caratteristica. – 3. L’applicazione della “clausola d’eccezione” (art. 4, par. 5) nella giurisprudenza. – 4. Considerazioni conclusive.
2006
2006
756
782
O. LOPES PEGNA
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