Abstract In tema di diffida ad adempiere diverse e articolate sono le opinioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza sia in relazione all’elemento dell’ascrivibilità del comportamento lesivo al debitore, sia con riguardo al requisito della non scarsa importanza, soprattutto là dove l’inadempimento si traduca in un ritardo nell’esecuzione della prestazione. Aspetti, questi, che inevitabilmente discendono dalla costruzione teorico-applicativa del rimedio e e dalla esigenza di celerità, tempestività ed efficienza, imposta dai traffici commerciali. Diversamente dall’indirizzo che afferma la necessità di accertare il requisito di gravità dell’inadempimento con riferimento alla data di scadenza del termine assegnato con la diffida, si è dimostarto come tale requisito vada apprezzato invece al momento dell’intimazione. In tal modo sia escludendo una possibile valutazione dell’importanza dell’inadempimento c.d. a formazione progressiva, che varia a secondo del momento in cui viene effettuata, sia assegnando all’ulteriore termine contenuto nell’intimazione lo scopo non già di attualizzare una gravità prima esistente solo allo stato potenziale, ma di rendere noto al debitore la disponibilità del creditore ad accettare la prestazione entro la predetta data, trascorsa inutilmente la quale l’interesse alla prosecuzione del rapporto viene definitivamente meno. In ordine ai parametri utilizzati per valutare la non scarsa importanza dell’inadempimento, si è ritenuto inoltre di respingere sia l’orientamento che si richiama a criteri di tipo soggettivo, alla cui stregua saerebbe grave solo l’inadempimento che, se previsto dalle parti, le avrebbe indotte a non concludere il contratto, sia l’indirizzo che fa riferimento a criteri oggettivi, che fa leva, cioè, esclusivamente sull’incidenza che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione esplica sul sinallagma contrattuale. A tal riguardo si è proposto invece l’utilizzo di un criterio misto, che coordina tale ultimo indice con l’interesse del creditore all’esatto e puntuale adempimento.

DIFFIDA AD ADEMPIERE E GRAVITA' DELL'INADEMPIMENTO / V. PUTORTI'. - In: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. - ISSN 1826-2570. - STAMPA. - 12:(2006), pp. 975-985.

DIFFIDA AD ADEMPIERE E GRAVITA' DELL'INADEMPIMENTO

PUTORTI', VINCENZO
2006

Abstract

Abstract In tema di diffida ad adempiere diverse e articolate sono le opinioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza sia in relazione all’elemento dell’ascrivibilità del comportamento lesivo al debitore, sia con riguardo al requisito della non scarsa importanza, soprattutto là dove l’inadempimento si traduca in un ritardo nell’esecuzione della prestazione. Aspetti, questi, che inevitabilmente discendono dalla costruzione teorico-applicativa del rimedio e e dalla esigenza di celerità, tempestività ed efficienza, imposta dai traffici commerciali. Diversamente dall’indirizzo che afferma la necessità di accertare il requisito di gravità dell’inadempimento con riferimento alla data di scadenza del termine assegnato con la diffida, si è dimostarto come tale requisito vada apprezzato invece al momento dell’intimazione. In tal modo sia escludendo una possibile valutazione dell’importanza dell’inadempimento c.d. a formazione progressiva, che varia a secondo del momento in cui viene effettuata, sia assegnando all’ulteriore termine contenuto nell’intimazione lo scopo non già di attualizzare una gravità prima esistente solo allo stato potenziale, ma di rendere noto al debitore la disponibilità del creditore ad accettare la prestazione entro la predetta data, trascorsa inutilmente la quale l’interesse alla prosecuzione del rapporto viene definitivamente meno. In ordine ai parametri utilizzati per valutare la non scarsa importanza dell’inadempimento, si è ritenuto inoltre di respingere sia l’orientamento che si richiama a criteri di tipo soggettivo, alla cui stregua saerebbe grave solo l’inadempimento che, se previsto dalle parti, le avrebbe indotte a non concludere il contratto, sia l’indirizzo che fa riferimento a criteri oggettivi, che fa leva, cioè, esclusivamente sull’incidenza che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione esplica sul sinallagma contrattuale. A tal riguardo si è proposto invece l’utilizzo di un criterio misto, che coordina tale ultimo indice con l’interesse del creditore all’esatto e puntuale adempimento.
2006
12
975
985
V. PUTORTI'
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