Annotazione a Cass. 7 maggio 1993, n. 5263. Massima: La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2403 c.c., concernente l'obbligo del collegio sindacale di controllare l'amministrazione della società, deve essere combinata con quelle contenute nel terzo e quarto comma del medesimo articolo che non rappresentano mere facoltà ma bensì poteri-doveri il cui mancato esercizio configura la responsabilità sancita dal secondo comma dell'art. 2407 c.c. quando la rilevanza delle obbligazioni assunte dalla società, secondo l'apprezzamento riservato al giudice di merito, imponeva l'attivazione dei poteri di controllo della legittimità e della diligenza dell'operato degli amministratori al fine di scongiurare il prodursi di un danno sociale.
Collegio sindacale. Responsabilità. Condizioni (annotazione a Cass. 7 maggio 1993, n. 5263) / L. Quagliotti. - In: RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI. - ISSN 0035-5887. - STAMPA. - volume 6, parte seconda:(1995), pp. 184-187.
Collegio sindacale. Responsabilità. Condizioni (annotazione a Cass. 7 maggio 1993, n. 5263)
QUAGLIOTTI, LEONARDO
1995
Abstract
Annotazione a Cass. 7 maggio 1993, n. 5263. Massima: La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2403 c.c., concernente l'obbligo del collegio sindacale di controllare l'amministrazione della società, deve essere combinata con quelle contenute nel terzo e quarto comma del medesimo articolo che non rappresentano mere facoltà ma bensì poteri-doveri il cui mancato esercizio configura la responsabilità sancita dal secondo comma dell'art. 2407 c.c. quando la rilevanza delle obbligazioni assunte dalla società, secondo l'apprezzamento riservato al giudice di merito, imponeva l'attivazione dei poteri di controllo della legittimità e della diligenza dell'operato degli amministratori al fine di scongiurare il prodursi di un danno sociale.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.