Lo scritto muove dalla convinzione che sia impossibile definire la giustizia se non muovendo da esperienze concrete di ingiustizia o da un’ ottica relazionale. Ciò risulta chiaramente da tutti i saperi. L’antropologo parla di un io che contiene necessariamente l’altro. Il filosofo morale richiama un etica che è inseparabile dal ruolo che l’altro assume nel progetto di vita individuale o collettivo. La storia della cittadinanza scandisce la lunga marcia dei diritti secondo itinerari diversi. In Europa le lotte operaie e il pensiero cristiano hanno contribuito a delineare i diritti sociali. In America un fondamento calvinista e la logica della predestinazione hanno spinto verso esiti diversi sino ad identificare il povero con il peccatore o con chi non ha lavorato abbastanza (E. CHIAVACCI, Teologia morale, p.49 ss). Il giurista ha avuto sul punto idee molto chiare. Da sempre .si motiva l’impossibilità di una definizione e l’inopportunità di una norma che sanzioni il contratto ingiusto. Ed è chiarissimo il perché. Nessun luogo o autorità può definire in astratto un assetto giusto. Non il mercato ove il prezzo può essere frutto di un monopolio o di asimmetrie informative gravi al di là delle regole correttive. Non il giudice se non attribuendogli un potere che non ha. Non la legge, la natura o qualche Autorità religiosa almeno di non voler scambiare il sacro e il passato con l’assoluto, anche nel diritto. La verità, nella prospettiva del saggio è che l’idea di giustizia contrattuale non è riconducibile ad una categoria generale ed astratta, ma prende forma nella necessità di assicurare e garantire un trattamento diversificato delle posizioni dei contraenti come tratto di un ordine sociale e giuridico oramai chiaramente delineato. I codici nazionali inglobano o affiancano statuti differenziati dei soggetti. La giurisprudenza costituzionale degli stati nazionali attribuisce rilievo giuridico alla disparità. La Corte di Giustizia reagisce all’inferiorità grave di una parte. La Commissione europea sollecita l’elaborazione di un principio comune di rilevanza della diversità dei contraenti. Sicchè le modalità della revisione concettuale sono chiare. L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali riproduce esige che si dia attuazione, in Europa, alla pretesa di un rimedio effettivo inteso come pretesa di adeguati strumenti di tutela e idonee configurazioni processuali capaci di garantire la piena soddisfazione dell’interesse azionato. Nel saggio si esamina esaminare come tale diritto possa trovare attuazione sul piano dell’atto e del rapporto. Con un metodo precisa.“Anelare non basta. Ci metteremo al lavoro e adempiremo al compito quotidiano… Ciò sarà semplice e facile, quando ognuno abbia trovato e segua il demone che tiene i fili della sua vita (M. WEBER, Il lavoro intellettuale come professione, p. 43ss.”). Il demone per lo studioso di questi temi non può essere che la ricerca della verità e della giustizia nella consapevolezza dei i propri limiti intellettuali e morali.

Giustizia e rimedi nel diritto europeo dei contratti / G. VETTORI. - In: EUROPA E DIRITTO PRIVATO. - ISSN 1720-4542. - STAMPA. - 1:(2006), pp. 53-75.

Giustizia e rimedi nel diritto europeo dei contratti

VETTORI, GIUSEPPE
2006

Abstract

Lo scritto muove dalla convinzione che sia impossibile definire la giustizia se non muovendo da esperienze concrete di ingiustizia o da un’ ottica relazionale. Ciò risulta chiaramente da tutti i saperi. L’antropologo parla di un io che contiene necessariamente l’altro. Il filosofo morale richiama un etica che è inseparabile dal ruolo che l’altro assume nel progetto di vita individuale o collettivo. La storia della cittadinanza scandisce la lunga marcia dei diritti secondo itinerari diversi. In Europa le lotte operaie e il pensiero cristiano hanno contribuito a delineare i diritti sociali. In America un fondamento calvinista e la logica della predestinazione hanno spinto verso esiti diversi sino ad identificare il povero con il peccatore o con chi non ha lavorato abbastanza (E. CHIAVACCI, Teologia morale, p.49 ss). Il giurista ha avuto sul punto idee molto chiare. Da sempre .si motiva l’impossibilità di una definizione e l’inopportunità di una norma che sanzioni il contratto ingiusto. Ed è chiarissimo il perché. Nessun luogo o autorità può definire in astratto un assetto giusto. Non il mercato ove il prezzo può essere frutto di un monopolio o di asimmetrie informative gravi al di là delle regole correttive. Non il giudice se non attribuendogli un potere che non ha. Non la legge, la natura o qualche Autorità religiosa almeno di non voler scambiare il sacro e il passato con l’assoluto, anche nel diritto. La verità, nella prospettiva del saggio è che l’idea di giustizia contrattuale non è riconducibile ad una categoria generale ed astratta, ma prende forma nella necessità di assicurare e garantire un trattamento diversificato delle posizioni dei contraenti come tratto di un ordine sociale e giuridico oramai chiaramente delineato. I codici nazionali inglobano o affiancano statuti differenziati dei soggetti. La giurisprudenza costituzionale degli stati nazionali attribuisce rilievo giuridico alla disparità. La Corte di Giustizia reagisce all’inferiorità grave di una parte. La Commissione europea sollecita l’elaborazione di un principio comune di rilevanza della diversità dei contraenti. Sicchè le modalità della revisione concettuale sono chiare. L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali riproduce esige che si dia attuazione, in Europa, alla pretesa di un rimedio effettivo inteso come pretesa di adeguati strumenti di tutela e idonee configurazioni processuali capaci di garantire la piena soddisfazione dell’interesse azionato. Nel saggio si esamina esaminare come tale diritto possa trovare attuazione sul piano dell’atto e del rapporto. Con un metodo precisa.“Anelare non basta. Ci metteremo al lavoro e adempiremo al compito quotidiano… Ciò sarà semplice e facile, quando ognuno abbia trovato e segua il demone che tiene i fili della sua vita (M. WEBER, Il lavoro intellettuale come professione, p. 43ss.”). Il demone per lo studioso di questi temi non può essere che la ricerca della verità e della giustizia nella consapevolezza dei i propri limiti intellettuali e morali.
2006
1
53
75
G. VETTORI
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