Nel presente contributo si ricostruisce molto selettivamente la disciplina della legittima difesa in Italia a tutela del patrimonio dal punto di vista genealogico, evidenziando l’importanza ai fini della comprensione degli attuali sviluppi della politica criminale italiana della cesura rappresentata dal passaggio dalla disciplina del codice Zanardelli a quella del codice Rocco. Mentre il codice Zanardelli escludeva la legittima difesa a tutela dei beni e della proprietà, salvo che con l’aggressione ai beni si verificasse anche un pericolo per la persona, il codice Rocco ampliava la legittima difesa a tutti i beni, prevedendo una facoltà ovvero un diritto generale di difesa in capo all’aggredito, fino all’uccisione dell’aggressore, purché sussistesse proporzione tra l’‘offesa’ e la ‘difesa’. Due sono i passaggi che in particolare vengono messi a fuoco. Il primo è dato dallo spostamento nella dogmatica della legittima difesa dalla concezione della legittima difesa come coazione ovvero come diritto garantito in presenza di una «giusta necessità» (Carrara), fondata ricorrendo alla filosofia del diritto ovvero al diritto naturale, alla concezione di autori (Fioretti), che teorizzano un diritto alla legit¬tima difesa basandosi sul metodo positivista dell’osservazione antropologica nonché la sua utilizzazione da parte della società e dello Stato a fini selettivi per combattere la ‘delinquenza’. Il secondo, connesso a questo, è dato dall’imporsi come evidente e indiscutibile della categoria della ‘delinquenza’ o dei ‘delinquenti’, contrapposta a quella delle ‘persone oneste’ (Manzini, Battaglini). Tale spostamento si completa con la scienza penalistica fascista, che teorizza e propone l’ampliamento della legittima difesa e l’esclusione della proporzione tra il male minacciato e quello arrecato. La reazione di una parte del mondo giuridico italiano e soprattutto della Magistratura contro la riforma della legittima difesa proposta dalla penalistica fascista avrà come effetto la riduzione dell’impatto della «Rivoluzione Fascista» sull’istituto della legittima difesa sub specie del Codice Rocco del 1930.

Per una genealogia della legittima difesa: Da Carrara ai Rocco / D. SICILIANO. - In: QUADERNI FIORENTINI PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO. - ISSN 0392-1867. - STAMPA. - 35:(2006), pp. 723-847.

Per una genealogia della legittima difesa: Da Carrara ai Rocco

SICILIANO, DOMENICO
2006

Abstract

Nel presente contributo si ricostruisce molto selettivamente la disciplina della legittima difesa in Italia a tutela del patrimonio dal punto di vista genealogico, evidenziando l’importanza ai fini della comprensione degli attuali sviluppi della politica criminale italiana della cesura rappresentata dal passaggio dalla disciplina del codice Zanardelli a quella del codice Rocco. Mentre il codice Zanardelli escludeva la legittima difesa a tutela dei beni e della proprietà, salvo che con l’aggressione ai beni si verificasse anche un pericolo per la persona, il codice Rocco ampliava la legittima difesa a tutti i beni, prevedendo una facoltà ovvero un diritto generale di difesa in capo all’aggredito, fino all’uccisione dell’aggressore, purché sussistesse proporzione tra l’‘offesa’ e la ‘difesa’. Due sono i passaggi che in particolare vengono messi a fuoco. Il primo è dato dallo spostamento nella dogmatica della legittima difesa dalla concezione della legittima difesa come coazione ovvero come diritto garantito in presenza di una «giusta necessità» (Carrara), fondata ricorrendo alla filosofia del diritto ovvero al diritto naturale, alla concezione di autori (Fioretti), che teorizzano un diritto alla legit¬tima difesa basandosi sul metodo positivista dell’osservazione antropologica nonché la sua utilizzazione da parte della società e dello Stato a fini selettivi per combattere la ‘delinquenza’. Il secondo, connesso a questo, è dato dall’imporsi come evidente e indiscutibile della categoria della ‘delinquenza’ o dei ‘delinquenti’, contrapposta a quella delle ‘persone oneste’ (Manzini, Battaglini). Tale spostamento si completa con la scienza penalistica fascista, che teorizza e propone l’ampliamento della legittima difesa e l’esclusione della proporzione tra il male minacciato e quello arrecato. La reazione di una parte del mondo giuridico italiano e soprattutto della Magistratura contro la riforma della legittima difesa proposta dalla penalistica fascista avrà come effetto la riduzione dell’impatto della «Rivoluzione Fascista» sull’istituto della legittima difesa sub specie del Codice Rocco del 1930.
2006
35
723
847
D. SICILIANO
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