Il saggio si propone di indagare sui rapporti intercorrenti fra la disciplina delle fonti normative dettata dal nuovo statuto della Toscana sia sulla forma di regione (intesa come modo di atteggiarsi dei rapporti fra regione, comunità regionale ed enti infra e sovraregionali) che sulla forma di governo regionale. L’indagine si apre con un’ampia illustrazione delle novità introdotte dallo statuto in materia di fonti normative regionali, quali quelle relative alla legge ed al regolamento, al referendum abrogativo, alle modifiche statutarie, alla qualità della normazione. Alla luce si siffatta illustrazione, si ritiene che, sul terreno della forma di regione, tali novità possano essere distinte a seconda che esse contribuiscano autonomamente, in prima ed unica battuta, alla definizione della forma di regione, mediante l’esplicita affermazione di principi e valori non altrimenti ricavabili dalla normativa statutaria e/o la previsione di strumenti ed istituti idonei alla realizzazione di principi e valori del genere, ovvero, diversamente, rappresentino una coerente trasposizione ed un coerente sviluppo di tratti caratteristici della forma di regione già fissati in via generale dallo stesso statuto. Le novità del primo tipo, in particolare, appaiono riconducibili a tre distinti ordini di principi e/o valori esplicitamente o implicitamente contemplati dalla stessa Costituzione, quali una serie di principi di natura eminentemente garantistica (certezza del diritto, chiarezza ed organicità delle fonti normative), al valore dell’efficienza, così come agli aspetti del principio di ragionevolezza più propriamente ricollegabili a tale valore, e ad una serie di aspetti propri del principio democratico. Fra le novità del secondo tipo, d’altro canto, anch’esse riconducibili a principi e/o valori costituzionali, rientrano quelle tendenti a valorizzare la partecipazione di istanze di natura sociale, a titolo consultivo, all’esercizio della funzione normativa, quelle inerenti alla partecipazione a tale esercizio del Consiglio delle autonomie locali, e quelle inerenti alla possibilità di una diretta attuazione in via regolamentare di atti e norme comunitari. Sul terreno della forma di governo regionale, poi, si ritiene che la disciplina statutaria delle fonti regionali, per taluni aspetti, rispecchi fedelmente il rafforzamento degli organi di governo delle regione insito nell’opzione statutaria a favore del modello c.d. neoparlamentare, e per altri - e tutto sommato più rilevanti – aspetti tenda piuttosto a contenere tale rafforzamento, concorrendo quindi a ridefinire l’assetto della forma di governo in termini sono parzialmente consoni a quell’opzione.
Forma di Regione e forma di governo regionale in Toscana nella nuova disciplina statutaria delle fonti normative regionali / G. Puccini. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - ELETTRONICO. - 1:(2007), pp. 0-0.
Forma di Regione e forma di governo regionale in Toscana nella nuova disciplina statutaria delle fonti normative regionali
PUCCINI, GIUSTO
2007
Abstract
Il saggio si propone di indagare sui rapporti intercorrenti fra la disciplina delle fonti normative dettata dal nuovo statuto della Toscana sia sulla forma di regione (intesa come modo di atteggiarsi dei rapporti fra regione, comunità regionale ed enti infra e sovraregionali) che sulla forma di governo regionale. L’indagine si apre con un’ampia illustrazione delle novità introdotte dallo statuto in materia di fonti normative regionali, quali quelle relative alla legge ed al regolamento, al referendum abrogativo, alle modifiche statutarie, alla qualità della normazione. Alla luce si siffatta illustrazione, si ritiene che, sul terreno della forma di regione, tali novità possano essere distinte a seconda che esse contribuiscano autonomamente, in prima ed unica battuta, alla definizione della forma di regione, mediante l’esplicita affermazione di principi e valori non altrimenti ricavabili dalla normativa statutaria e/o la previsione di strumenti ed istituti idonei alla realizzazione di principi e valori del genere, ovvero, diversamente, rappresentino una coerente trasposizione ed un coerente sviluppo di tratti caratteristici della forma di regione già fissati in via generale dallo stesso statuto. Le novità del primo tipo, in particolare, appaiono riconducibili a tre distinti ordini di principi e/o valori esplicitamente o implicitamente contemplati dalla stessa Costituzione, quali una serie di principi di natura eminentemente garantistica (certezza del diritto, chiarezza ed organicità delle fonti normative), al valore dell’efficienza, così come agli aspetti del principio di ragionevolezza più propriamente ricollegabili a tale valore, e ad una serie di aspetti propri del principio democratico. Fra le novità del secondo tipo, d’altro canto, anch’esse riconducibili a principi e/o valori costituzionali, rientrano quelle tendenti a valorizzare la partecipazione di istanze di natura sociale, a titolo consultivo, all’esercizio della funzione normativa, quelle inerenti alla partecipazione a tale esercizio del Consiglio delle autonomie locali, e quelle inerenti alla possibilità di una diretta attuazione in via regolamentare di atti e norme comunitari. Sul terreno della forma di governo regionale, poi, si ritiene che la disciplina statutaria delle fonti regionali, per taluni aspetti, rispecchi fedelmente il rafforzamento degli organi di governo delle regione insito nell’opzione statutaria a favore del modello c.d. neoparlamentare, e per altri - e tutto sommato più rilevanti – aspetti tenda piuttosto a contenere tale rafforzamento, concorrendo quindi a ridefinire l’assetto della forma di governo in termini sono parzialmente consoni a quell’opzione.File | Dimensione | Formato | |
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