Traendo spunto dalla sentenza di assoluzione del medico che aderito alla richiesta di interruzione della respirazione artificiale avanzata da Piergiorgio Welby, così provocandone la morte, e da altre sentenze penali e civili su questioni e casi affini, l'Autore traccia una panoramica sull'estensione del diritto costituzionale di rifiutare le cure e sul suo impatto in sede penale, quale causa di giustificazione e motivo di non punibilità, nel caso in cui il rifiuto venga rispettato, quale presupposto per l'integrazione di reati, nel caso in cui la richiesta del paziente venga disattesa. Si tratta, tra l'altro, della possibilità per il medico di invocare l'art.54 c.p. in caso di imposizione di terapie salvavita, della possibile integrazione da parte sua di un reato di violenza privata o maltrattamenti, della (non) fondatezza di argomentazioni storiche proposte per limitare l'ambito applicativo dell'art.32, 2° co., Cost.
Rifiuto di cure “salvavita” e responsabilità del medico: suggestioni e conferme dalla più recente giurisprudenza / A. VALLINI. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - (2008), pp. 68-82.
Rifiuto di cure “salvavita” e responsabilità del medico: suggestioni e conferme dalla più recente giurisprudenza
VALLINI, ANTONIO
2008
Abstract
Traendo spunto dalla sentenza di assoluzione del medico che aderito alla richiesta di interruzione della respirazione artificiale avanzata da Piergiorgio Welby, così provocandone la morte, e da altre sentenze penali e civili su questioni e casi affini, l'Autore traccia una panoramica sull'estensione del diritto costituzionale di rifiutare le cure e sul suo impatto in sede penale, quale causa di giustificazione e motivo di non punibilità, nel caso in cui il rifiuto venga rispettato, quale presupposto per l'integrazione di reati, nel caso in cui la richiesta del paziente venga disattesa. Si tratta, tra l'altro, della possibilità per il medico di invocare l'art.54 c.p. in caso di imposizione di terapie salvavita, della possibile integrazione da parte sua di un reato di violenza privata o maltrattamenti, della (non) fondatezza di argomentazioni storiche proposte per limitare l'ambito applicativo dell'art.32, 2° co., Cost.File | Dimensione | Formato | |
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