In base all'art. 334, comma secondo cod. proc. civ., l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale. La disposizione richiamata tace in ordine alle conseguenze che si devono trarre nel caso in cui l'impugnazione principale venga invece dichiarata improcedibile. Tradizionalmente la giurisprudenza legge in maniera restrittiva il disposto della norma richiamata escludendo che la stessa possa trovare applicazione in ipotesi in cui l'impugnazione principale sia rigettata in rito ma in forma diversa dalla inammissibilità. Recentemente, le sezioni unite hanno offerto una lettura più ampia della disposizione estendendone l'ambito applicativo alla dichiarata improcedibilità dell'impugnazione principale. Il principale argomento speso a sostegno di tale lettura è che se è vero che l'impugnazione incidentale tardiva è una forma di rimessione in termini tesa a favorire l'accettazione della sentenza della parte rimasta parzialmente soccombente, mettendola riparo dal rischio che la controparte proponga impugnazione allo scadere dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., ogni volta che l'impugnazione principale non viene esaminata nel merito, tale rischio scompare, venendo meno l'interesse che sorregge la seconda impugnazione. Questa tesi deve essere valutata criticamente perché si scontra con il dato normativo che è assolutamente chiaro nel porre come unico limite all'impugnazione incidentale tardiva l'ammissibilità dell'impugnazione principale la quale ha carattere eccezionale e consegue a vizi genetici dell'impugnazione. Viceversa, l'improcedibilità consegue a determinate condotte processuali assunte dall'impugnante principale a processo pendente, sicché la tesi più ampia finisce per attribuire alla parte impugnante il potere di decidere le sorti del gravame proposto dalla controparte, con evidente pregiudizio del principio dispositivo che invece gioca un ruolo primario nel sistema delle impugnazioni civili.

Limitazioni alla impugnazione incidentale tardiva: nuova puntata / B. Gambineri. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2008), pp. 3633-3635.

Limitazioni alla impugnazione incidentale tardiva: nuova puntata

GAMBINERI, BEATRICE
2008

Abstract

In base all'art. 334, comma secondo cod. proc. civ., l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale. La disposizione richiamata tace in ordine alle conseguenze che si devono trarre nel caso in cui l'impugnazione principale venga invece dichiarata improcedibile. Tradizionalmente la giurisprudenza legge in maniera restrittiva il disposto della norma richiamata escludendo che la stessa possa trovare applicazione in ipotesi in cui l'impugnazione principale sia rigettata in rito ma in forma diversa dalla inammissibilità. Recentemente, le sezioni unite hanno offerto una lettura più ampia della disposizione estendendone l'ambito applicativo alla dichiarata improcedibilità dell'impugnazione principale. Il principale argomento speso a sostegno di tale lettura è che se è vero che l'impugnazione incidentale tardiva è una forma di rimessione in termini tesa a favorire l'accettazione della sentenza della parte rimasta parzialmente soccombente, mettendola riparo dal rischio che la controparte proponga impugnazione allo scadere dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., ogni volta che l'impugnazione principale non viene esaminata nel merito, tale rischio scompare, venendo meno l'interesse che sorregge la seconda impugnazione. Questa tesi deve essere valutata criticamente perché si scontra con il dato normativo che è assolutamente chiaro nel porre come unico limite all'impugnazione incidentale tardiva l'ammissibilità dell'impugnazione principale la quale ha carattere eccezionale e consegue a vizi genetici dell'impugnazione. Viceversa, l'improcedibilità consegue a determinate condotte processuali assunte dall'impugnante principale a processo pendente, sicché la tesi più ampia finisce per attribuire alla parte impugnante il potere di decidere le sorti del gravame proposto dalla controparte, con evidente pregiudizio del principio dispositivo che invece gioca un ruolo primario nel sistema delle impugnazioni civili.
2008
3633
3635
B. Gambineri
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