Lo scritto muove dalla considerazione del superamento della semplificazione cui aveva dato luogo l’interdizione e l’inabilitazione. Semplificazione sfociata però in semplicismo. L’introduzione dell’amministrazione di sostegno ha,in definitiva,confermato le critiche che la dottrina rivolgeva alla categoria dell’incapacità legale,la quale,oggi,non è più in grado di regolare completamente i problemi collegati alla mancanza in tutto o in parte della capacità di autodeterminarsi. Naturalmente l’aumento della complessità ha avuto significative ricadute in tema di rimedi posti a tutela di tali soggetti. Così lo scritto analizza in primo luogo il nuovo art. 412 c.c. il quale ha ampliato,rispetto alla normativa applicabile all’interdetto e all’inabilitato,i casi di annullabilità. La locuzione “violazione di disposizioni di legge”,contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 412 c.c.,rimanda all’interprete il compito di individuare tali disposizioni e dunque i casi di annullabilità. Non solo: il fatto che il beneficiario subisca una limitazione ben circoscritta della capacità di agire pone il problema del rapporto tra la sfera di incapacità e quella di capacità di agire,così venendo in rilievo il problema del difetto di potere dell’amministratore di sostegno. Lo scritto si concentra anche sulla figura dell’incapacità naturale,oggetto di una importante evoluzione giurisprudenziale,che ha ampliato l’interpretazione della locuzione “incapacità di intendere e di volere”,accogliendone un’accezione meno stringente. Esso si conclude con l’esame del contratto concluso per effetto del reato di circonvenzione di incapaci. La tesi della Cassazione della nullità ha suscitato più di una reazione in dottrina.
I nuovi rimedi a tutela delle persone prive di autonomia / A. Gorgoni. - In: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. - ISSN 1826-2570. - STAMPA. - 7:(2008), pp. 630-648.
I nuovi rimedi a tutela delle persone prive di autonomia
GORGONI, ANTONIO
2008
Abstract
Lo scritto muove dalla considerazione del superamento della semplificazione cui aveva dato luogo l’interdizione e l’inabilitazione. Semplificazione sfociata però in semplicismo. L’introduzione dell’amministrazione di sostegno ha,in definitiva,confermato le critiche che la dottrina rivolgeva alla categoria dell’incapacità legale,la quale,oggi,non è più in grado di regolare completamente i problemi collegati alla mancanza in tutto o in parte della capacità di autodeterminarsi. Naturalmente l’aumento della complessità ha avuto significative ricadute in tema di rimedi posti a tutela di tali soggetti. Così lo scritto analizza in primo luogo il nuovo art. 412 c.c. il quale ha ampliato,rispetto alla normativa applicabile all’interdetto e all’inabilitato,i casi di annullabilità. La locuzione “violazione di disposizioni di legge”,contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 412 c.c.,rimanda all’interprete il compito di individuare tali disposizioni e dunque i casi di annullabilità. Non solo: il fatto che il beneficiario subisca una limitazione ben circoscritta della capacità di agire pone il problema del rapporto tra la sfera di incapacità e quella di capacità di agire,così venendo in rilievo il problema del difetto di potere dell’amministratore di sostegno. Lo scritto si concentra anche sulla figura dell’incapacità naturale,oggetto di una importante evoluzione giurisprudenziale,che ha ampliato l’interpretazione della locuzione “incapacità di intendere e di volere”,accogliendone un’accezione meno stringente. Esso si conclude con l’esame del contratto concluso per effetto del reato di circonvenzione di incapaci. La tesi della Cassazione della nullità ha suscitato più di una reazione in dottrina.File | Dimensione | Formato | |
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