Il consolidato fiscale rappresenta un ulteriore sviluppo della fiscalità moderna, basata sull’auto-determinazione analitica; questa fiscalità è una sorta di “commistione” di utili e di perdite, che tra loro si compensano. Dopo l’introduzione della partecipation exemption, che ha sancito l’irrilevanza fiscale di plusvalenze, minusvalenze e svalutazioni su partecipazioni, il consolidato fiscale, consistente nella determinazione di un’unica base imponibile per le società facenti parte di un gruppo, persegue l’obiettivo primario di compensare utili e perdite delle varie società del gruppo. Prima dell’adozione della cd. pex, infatti, l’unico reddito non compensabile con perdite e deduzioni era la plusvalenza da cessione delle partecipazioni, realizzata spesso da soci persone fisiche o da soggetti non residenti. Questa conclusione era fisiologica nel regime impositivo ante D.Lgs. n. 344/2003, che incentrava l’imposizione sul socio, e non sulla società, in capo alla quale si verificava un prelievo, per così dire, “provvisorio”. Oggi nessuna minusvalenza o svalutazione su titoli può compensarsi con il reddito della sottostante società operativa. Il presente contributo mette in luce come il consolidato sia un modo per limitare i vantaggi che i contribuenti potevano ritrarre da questa “girandola” di elementi reddituali, consentendo di tener conto della compresenza di redditi e perdite gestionali, senza interferenze dei redditi provenienti da circuiti, per così dire, “extra-imprenditoriali”, come le plus/minus valenze su partecipazioni. La disciplina del consolidato conferma altresì come negli ultimi anni il diritto tributario abbia preso sempre più fortemente coscienza di una serie di autonomie delle problematiche fiscali rispetto a quelle civilistiche: non stupisce, quindi, che il consolidato civile presenti problematiche del tutto diverse e possa affrontare con disinvoltura ed empirismo problemi che, in sede tributaria richiedono invece maggiore precisione ed accuratezza.

Il gruppo di società tra consolidato civilistico e "somma algebrica fiscale" / E.Fazzini. - In: DIALOGHI DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 1825-0394. - STAMPA. - 7/8:(2004), pp. 1061-1084.

Il gruppo di società tra consolidato civilistico e "somma algebrica fiscale"

FAZZINI, ENRICO
2004

Abstract

Il consolidato fiscale rappresenta un ulteriore sviluppo della fiscalità moderna, basata sull’auto-determinazione analitica; questa fiscalità è una sorta di “commistione” di utili e di perdite, che tra loro si compensano. Dopo l’introduzione della partecipation exemption, che ha sancito l’irrilevanza fiscale di plusvalenze, minusvalenze e svalutazioni su partecipazioni, il consolidato fiscale, consistente nella determinazione di un’unica base imponibile per le società facenti parte di un gruppo, persegue l’obiettivo primario di compensare utili e perdite delle varie società del gruppo. Prima dell’adozione della cd. pex, infatti, l’unico reddito non compensabile con perdite e deduzioni era la plusvalenza da cessione delle partecipazioni, realizzata spesso da soci persone fisiche o da soggetti non residenti. Questa conclusione era fisiologica nel regime impositivo ante D.Lgs. n. 344/2003, che incentrava l’imposizione sul socio, e non sulla società, in capo alla quale si verificava un prelievo, per così dire, “provvisorio”. Oggi nessuna minusvalenza o svalutazione su titoli può compensarsi con il reddito della sottostante società operativa. Il presente contributo mette in luce come il consolidato sia un modo per limitare i vantaggi che i contribuenti potevano ritrarre da questa “girandola” di elementi reddituali, consentendo di tener conto della compresenza di redditi e perdite gestionali, senza interferenze dei redditi provenienti da circuiti, per così dire, “extra-imprenditoriali”, come le plus/minus valenze su partecipazioni. La disciplina del consolidato conferma altresì come negli ultimi anni il diritto tributario abbia preso sempre più fortemente coscienza di una serie di autonomie delle problematiche fiscali rispetto a quelle civilistiche: non stupisce, quindi, che il consolidato civile presenti problematiche del tutto diverse e possa affrontare con disinvoltura ed empirismo problemi che, in sede tributaria richiedono invece maggiore precisione ed accuratezza.
2004
7/8
1061
1084
E.Fazzini
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