Il lavoro nasce come rassegna della giurisprudenza costituzionale ed è organizzato attorno a quattro tematiche: quella, di diritto transitorio, relativa alle condizioni per l’esercizio della nuova potestà impositiva e per il riconoscimento di nuovi tributi propri e quelle concernenti gli ambiti e la portata della autonomia di entrata, la permanenza o meno dei trasferimenti statali e di una finanza di tipo derivato, la potestà legislativa di coordinamento, il patrimonio e l’indebitamento. Si conclude con la segnalazione di una serie di questioni sulle quali la Corte non ha ancora avuto modo di pronunziarsi. L’impostazione descrittiva della rassegna viene poi superata a proposito del problema della possibilità di rinvenire un principio di tipicità delle entrate di Regioni ed EE.LL, con le conseguenze che ne deriverebbero in ordine alla impossibilità di trasferimenti alle autonomie ulteriori al fondo perequativo, alle risorse aggiuntive ed agli interventi speciali. L’esigenza di consentire trasferimenti del genere è reale, specialmente nei rapporti Regioni-EE.LL, perché rappresentano l’unico strumento in grado di supportare le funzioni programmatorie esercitate dal livello di governo superiore. La Corte ammette questi trasferimenti, lo fa però mediante una ricostruzione (quella di collegarli all’esercizio da parte dell’ente finanziatore di una sua potestà legislative nella materia interessata) che, oltre a negare qualsiasi ambito di tipicità delle entrate regionali e locali, finisce per collegare l’autonomia di spesa con la disponibilità di potestà legislativa, contraddicendo in tal modo l’autonomia finanziaria riconosciuta, in termini sostanzialmente analoghi, anche agli EE.LL. Il lavoro perviene ad una diversa giustificazione di questi trasferimenti; giustificazione che li collega al tipo di funzioni che intendono finanziare e che consente di delimitare le ipotesi in cui possono essere istituiti e di riconoscere l’esistenza di un ambito di finanza delle autonomie retto dal principio di tipicità.
La finanza regionale e locale nella giurisprudenza costituzionale sul nuovo Titolo V della Costituzione / A. Brancasi. - In: DIRITTO PUBBLICO. - ISSN 1721-8985. - STAMPA. - 3:(2007), pp. 857-902.
La finanza regionale e locale nella giurisprudenza costituzionale sul nuovo Titolo V della Costituzione
BRANCASI, ANTONIO
2007
Abstract
Il lavoro nasce come rassegna della giurisprudenza costituzionale ed è organizzato attorno a quattro tematiche: quella, di diritto transitorio, relativa alle condizioni per l’esercizio della nuova potestà impositiva e per il riconoscimento di nuovi tributi propri e quelle concernenti gli ambiti e la portata della autonomia di entrata, la permanenza o meno dei trasferimenti statali e di una finanza di tipo derivato, la potestà legislativa di coordinamento, il patrimonio e l’indebitamento. Si conclude con la segnalazione di una serie di questioni sulle quali la Corte non ha ancora avuto modo di pronunziarsi. L’impostazione descrittiva della rassegna viene poi superata a proposito del problema della possibilità di rinvenire un principio di tipicità delle entrate di Regioni ed EE.LL, con le conseguenze che ne deriverebbero in ordine alla impossibilità di trasferimenti alle autonomie ulteriori al fondo perequativo, alle risorse aggiuntive ed agli interventi speciali. L’esigenza di consentire trasferimenti del genere è reale, specialmente nei rapporti Regioni-EE.LL, perché rappresentano l’unico strumento in grado di supportare le funzioni programmatorie esercitate dal livello di governo superiore. La Corte ammette questi trasferimenti, lo fa però mediante una ricostruzione (quella di collegarli all’esercizio da parte dell’ente finanziatore di una sua potestà legislative nella materia interessata) che, oltre a negare qualsiasi ambito di tipicità delle entrate regionali e locali, finisce per collegare l’autonomia di spesa con la disponibilità di potestà legislativa, contraddicendo in tal modo l’autonomia finanziaria riconosciuta, in termini sostanzialmente analoghi, anche agli EE.LL. Il lavoro perviene ad una diversa giustificazione di questi trasferimenti; giustificazione che li collega al tipo di funzioni che intendono finanziare e che consente di delimitare le ipotesi in cui possono essere istituiti e di riconoscere l’esistenza di un ambito di finanza delle autonomie retto dal principio di tipicità.File | Dimensione | Formato | |
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