Nota a Trib. Brescia, 29 aprile 2008. La decisione del Tribunale di Brescia si riferisce ai limiti di applicabilita` dell’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. b) derivanti dalla giuridica esistenza di un conto corrente bancario e distingue le rimesse ivi accreditate dai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili. Massime: L’esenzione da revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario non e` applicabile ai pagamenti effettuati dopo la chiusura del conto corrente per estinguere o ridurre l’esposizione debitoria verso la banca. Gli eventuali pagamenti effettuati alla banca dopo la chiusura dei rapporti intercorsi con il correntista non rientrano nel concetto di rimesse su conto corrente bancario e sono revocabili, in quanto riferibili a debiti liquidi ed esigibili, sulla base della disposizione di cui all’art. 67, secondo comma l.fall.
Il conto corrente bancario, le rimesse e l’esposizione debitorianel nuovo corso della revocatoria fallimentare (nota a Trib. Brescia, 29 aprile 2008) / L. Quagliotti. - In: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. - ISSN 0394-2740. - STAMPA. - 1:(2009), pp. 103-109.
Il conto corrente bancario, le rimesse e l’esposizione debitorianel nuovo corso della revocatoria fallimentare (nota a Trib. Brescia, 29 aprile 2008)
QUAGLIOTTI, LEONARDO
2009
Abstract
Nota a Trib. Brescia, 29 aprile 2008. La decisione del Tribunale di Brescia si riferisce ai limiti di applicabilita` dell’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. b) derivanti dalla giuridica esistenza di un conto corrente bancario e distingue le rimesse ivi accreditate dai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili. Massime: L’esenzione da revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario non e` applicabile ai pagamenti effettuati dopo la chiusura del conto corrente per estinguere o ridurre l’esposizione debitoria verso la banca. Gli eventuali pagamenti effettuati alla banca dopo la chiusura dei rapporti intercorsi con il correntista non rientrano nel concetto di rimesse su conto corrente bancario e sono revocabili, in quanto riferibili a debiti liquidi ed esigibili, sulla base della disposizione di cui all’art. 67, secondo comma l.fall.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.