Non incorre nel vizio d'ultrapetizione il giudice che, fondandosi sui fatti dedotti in giudizio dal ricorrente, dichiari il carattere ritorsivo e discriminatorio del licenziamento, pur in mancanza di un espresso richiamo all'art. 3 l. 11 maggio 1990, n. 108 nel ricorso introduttivo. Nel caso in cui il datore di lavoro disponga un "trasferimento temporaneo" del dipendente a pochi giorni di distanza da un precedente contenzioso con il medesimo dipendente e non fornisca neppure in giudizio adeguata motivazione di detto trasferimento, il Giudice ben può evincere da tali circostanze il carattere punitivo e discriminatorio del trasferimento stesso e conseguentemente dichiararne la nullità ex artt. 1418 e 1345 c.c.. Non sussiste l'obbligo del lavoratore di ottemperare a disposizioni datoriali nulle perché determinate da motivo illecito ed è conseguentemente illegittimo il licenziamento irrogato come sanzione a tale mancata ottemperanza.

Buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro e nullità del licenziamento / M. Aragiusto. - In: D & L. RIVISTA CRITICA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1128-1561. - STAMPA. - 3:(2002), pp. 712-714.

Buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro e nullità del licenziamento

ARAGIUSTO, MASSIMO
2002

Abstract

Non incorre nel vizio d'ultrapetizione il giudice che, fondandosi sui fatti dedotti in giudizio dal ricorrente, dichiari il carattere ritorsivo e discriminatorio del licenziamento, pur in mancanza di un espresso richiamo all'art. 3 l. 11 maggio 1990, n. 108 nel ricorso introduttivo. Nel caso in cui il datore di lavoro disponga un "trasferimento temporaneo" del dipendente a pochi giorni di distanza da un precedente contenzioso con il medesimo dipendente e non fornisca neppure in giudizio adeguata motivazione di detto trasferimento, il Giudice ben può evincere da tali circostanze il carattere punitivo e discriminatorio del trasferimento stesso e conseguentemente dichiararne la nullità ex artt. 1418 e 1345 c.c.. Non sussiste l'obbligo del lavoratore di ottemperare a disposizioni datoriali nulle perché determinate da motivo illecito ed è conseguentemente illegittimo il licenziamento irrogato come sanzione a tale mancata ottemperanza.
2002
M. Aragiusto
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