Il saggio ha per oggetto l’esame dei rimedi esperibili in presenza di un contratto caratterizzato dall’apposizione di una condizione sospensiva là dove la condotta tenuta dal contraente, pendente condicione, abbia pregiudicato l’attuabilità del rapporto obbligatorio, dichiarando di non voler adempiere la prestazione, distruggendo, danneggiando o alterando il bene negoziato, oppure comportandosi in maniera tale da vanificare l’avverarsi dell’evento condizionante. Il lavoro, nel sottoporre a revisione critica l’orientamento che identifica il concetto di inadempimento con la violazione degli obblighi contrattuali fondamentali, mette in luce il nesso teleologico-finalistico che lega la c.d. fase preliminare a quella finale e lo stretto legame che esiste tra i vari momenti che contraddistinguono l’iter attuativo del rapporto. In tal modo sottolineando l’autonoma valenza concettuale e normativa attualmente assunta dagli obblighi ex fide bona sub specie damni e resolutionis, nonché ai fini dell’ingresso della fictio di avveramento ex art. 1359 c.c. Rimedio, quest’ultimo, che, configurandosi come tecnica di natura coattiva, non solo prescinde da una valutazione sulla struttura soggettiva dei comportamenti, ma si inserisce, altresì. in una più ampia gamma di rimedi che, in attuazione del principio di effettività e disponibilità delle tutele, sono riconosciute al contraente durante la fase di pendenza della condizione.

Buona fede, pendenza della condizione e rimedi contro l'inadempimento / V. PUTORTI'. - In: PERSONA E MERCATO. - ISSN 2239-8570. - ELETTRONICO. - Persona e Mercato II:(2009), pp. 31-45.

Buona fede, pendenza della condizione e rimedi contro l'inadempimento

PUTORTI', VINCENZO
2009

Abstract

Il saggio ha per oggetto l’esame dei rimedi esperibili in presenza di un contratto caratterizzato dall’apposizione di una condizione sospensiva là dove la condotta tenuta dal contraente, pendente condicione, abbia pregiudicato l’attuabilità del rapporto obbligatorio, dichiarando di non voler adempiere la prestazione, distruggendo, danneggiando o alterando il bene negoziato, oppure comportandosi in maniera tale da vanificare l’avverarsi dell’evento condizionante. Il lavoro, nel sottoporre a revisione critica l’orientamento che identifica il concetto di inadempimento con la violazione degli obblighi contrattuali fondamentali, mette in luce il nesso teleologico-finalistico che lega la c.d. fase preliminare a quella finale e lo stretto legame che esiste tra i vari momenti che contraddistinguono l’iter attuativo del rapporto. In tal modo sottolineando l’autonoma valenza concettuale e normativa attualmente assunta dagli obblighi ex fide bona sub specie damni e resolutionis, nonché ai fini dell’ingresso della fictio di avveramento ex art. 1359 c.c. Rimedio, quest’ultimo, che, configurandosi come tecnica di natura coattiva, non solo prescinde da una valutazione sulla struttura soggettiva dei comportamenti, ma si inserisce, altresì. in una più ampia gamma di rimedi che, in attuazione del principio di effettività e disponibilità delle tutele, sono riconosciute al contraente durante la fase di pendenza della condizione.
2009
Persona e Mercato II
31
45
V. PUTORTI'
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