Lo studio esamina la tipicità dell’illecito colposo alla luce della fenomenologia dei fatti colposi che giungono oggi all’attenzione del giudice penale. Questi ultimi originano sempre più spesso dallo svolgimento di attività pericolose autorizzate in ragione della loro utilità sociale. Le regole cautelari tipiche delle attività socialmente utili presentano per lo più un elevato coefficiente di giuridicità, perché corrispondono all’esigenza di standardizzare il rischio insito nelle attività pericolose. Esse, inoltre, non si esauriscono in singole contromisure al fattore di rischio, ma consistono in regole prudenziali complesse, ossia in programmi cautelari (i c.d. protocolli), che disciplinano lo svolgimento delle attività pericolose, secondo precise modalità e sequenze, che si intersecano con il costante monitoraggio dei fattori di rischio. Ciò porta a rivalutare l’importanza del c.d. disvalore di azione dell’illecito colposo. Esso, a parità di gravità dell’evento non voluto, differenzia i reati colposi sotto il profilo del trattamento, dimostrando che il concetto di negligenza non è neutro e indifferenziato, ma consente di declinare la responsabilità penale ben oltre la tradizionale dicotomia tra colpa lieve e colpa grave. Lo studio sviluppa l’assunto di partenza, esaminando tre diversi settori. Il primo è quello della responsabilità del datore di lavoro per la violazione della normativa antinfortunistica, dove l’inosservanza delle cautele doverose risponde alla logica del risparmio, ossia del maggior profitto dell’imprenditore a discapito della sicurezza dei lavoratori. Ciò spiega probabilmente la severità, non priva di eccessi, dell’elaborazione giurisprudenziale. Il secondo settore – quello della responsabilità medica – si caratterizza invece per l’impronta puramente altruistica dell’attività pericolosa. Ciò parrebbe spiegare l’atteggiamento più cauto della recente giurisprudenza che, con un chiaro revirement degli orientamenti rigoristici affermatisi nell’ultimo decennio, ha ampliato l’area del rischio consentito con l’abbandono della regola dell’astensione quale precetto di chiusura. Il terzo settore, infine, è quello della colpa stradale, dove l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale porta a distinguere sempre più nettamente gli eventi causati dall’inosservanza di regole cautelari ordinatorie, tali da rafforzare il principio di affidamento e rendere prevedibile l’altrui comportamento, dai reati connessi alla violazione delle regole cautelari la cui funzione precipua è quella di contenere i coefficienti di rischio della singola attività pericolosa in sé considerata, indipendentemente dai rischi connessi all’interferenza dell’agire altrui (si pensi all’eccesso di velocità o all’inidoneità fisica dell’automobilista e al correlativo divieto cautelare di mettersi alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti). Ebbene, il primo tipo di negligenza attrae il fatto nell’orbita del trattamento sanzionatorio attenuato tipico dei reati di competenza del giudice di pace, la responsabilità colposa di chi guida in condizione di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti è stata oggetto di un considerevole irrigidimento del trattamento sanzionatorio ad opera del c.d. pacchetto sicurezza (d. l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella l. 24 luglio 2008, n. 125). Il disvalore di azione incide dunque sulla gravità del reato colposo e ne influenza il trattamento sanzionatorio, differenziandolo in ragione del diverso apprezzamento ora della funzione sociale della condotta pericolosa da cui origina il reato colposo . Lo studio prosegue approfondendo il contributo della regola cautelare alla tipicità colposa. Le norme cautelari nelle quali si rifrange il dovere di diligenza sono prima di tutto regole di condotta per il cittadino e, successivamente, nel caso di loro violazione, fungono da regole di giudizio ai fini di un’eventuale affermazione di responsabilità. Ciò richiama l’attenzione sul vuoto di positività della colpa generica, che l’A. propone di colmare avvicinando la logica ricostruttiva della negligenza a quella che presiede l’accertamento della colpa specifica, dotata di maggiori coefficienti di predeterminabilità, in quanto disancorata dalla figura del tutto elastica dell’agente modello. Il questa prospettiva lo studio valorizza e precisa il ruolo delle prassi cautelari, auspicando una accentuazione della concertazione nella messa a punto dei protocolli preventivi.

La legalità della colpa / F. Giunta. - In: CRIMINALIA. - ISSN 1972-3857. - STAMPA. - Criminalia 2008:(2009), pp. 149-170.

La legalità della colpa

GIUNTA, FAUSTO BIAGIO
2009

Abstract

Lo studio esamina la tipicità dell’illecito colposo alla luce della fenomenologia dei fatti colposi che giungono oggi all’attenzione del giudice penale. Questi ultimi originano sempre più spesso dallo svolgimento di attività pericolose autorizzate in ragione della loro utilità sociale. Le regole cautelari tipiche delle attività socialmente utili presentano per lo più un elevato coefficiente di giuridicità, perché corrispondono all’esigenza di standardizzare il rischio insito nelle attività pericolose. Esse, inoltre, non si esauriscono in singole contromisure al fattore di rischio, ma consistono in regole prudenziali complesse, ossia in programmi cautelari (i c.d. protocolli), che disciplinano lo svolgimento delle attività pericolose, secondo precise modalità e sequenze, che si intersecano con il costante monitoraggio dei fattori di rischio. Ciò porta a rivalutare l’importanza del c.d. disvalore di azione dell’illecito colposo. Esso, a parità di gravità dell’evento non voluto, differenzia i reati colposi sotto il profilo del trattamento, dimostrando che il concetto di negligenza non è neutro e indifferenziato, ma consente di declinare la responsabilità penale ben oltre la tradizionale dicotomia tra colpa lieve e colpa grave. Lo studio sviluppa l’assunto di partenza, esaminando tre diversi settori. Il primo è quello della responsabilità del datore di lavoro per la violazione della normativa antinfortunistica, dove l’inosservanza delle cautele doverose risponde alla logica del risparmio, ossia del maggior profitto dell’imprenditore a discapito della sicurezza dei lavoratori. Ciò spiega probabilmente la severità, non priva di eccessi, dell’elaborazione giurisprudenziale. Il secondo settore – quello della responsabilità medica – si caratterizza invece per l’impronta puramente altruistica dell’attività pericolosa. Ciò parrebbe spiegare l’atteggiamento più cauto della recente giurisprudenza che, con un chiaro revirement degli orientamenti rigoristici affermatisi nell’ultimo decennio, ha ampliato l’area del rischio consentito con l’abbandono della regola dell’astensione quale precetto di chiusura. Il terzo settore, infine, è quello della colpa stradale, dove l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale porta a distinguere sempre più nettamente gli eventi causati dall’inosservanza di regole cautelari ordinatorie, tali da rafforzare il principio di affidamento e rendere prevedibile l’altrui comportamento, dai reati connessi alla violazione delle regole cautelari la cui funzione precipua è quella di contenere i coefficienti di rischio della singola attività pericolosa in sé considerata, indipendentemente dai rischi connessi all’interferenza dell’agire altrui (si pensi all’eccesso di velocità o all’inidoneità fisica dell’automobilista e al correlativo divieto cautelare di mettersi alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti). Ebbene, il primo tipo di negligenza attrae il fatto nell’orbita del trattamento sanzionatorio attenuato tipico dei reati di competenza del giudice di pace, la responsabilità colposa di chi guida in condizione di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti è stata oggetto di un considerevole irrigidimento del trattamento sanzionatorio ad opera del c.d. pacchetto sicurezza (d. l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella l. 24 luglio 2008, n. 125). Il disvalore di azione incide dunque sulla gravità del reato colposo e ne influenza il trattamento sanzionatorio, differenziandolo in ragione del diverso apprezzamento ora della funzione sociale della condotta pericolosa da cui origina il reato colposo . Lo studio prosegue approfondendo il contributo della regola cautelare alla tipicità colposa. Le norme cautelari nelle quali si rifrange il dovere di diligenza sono prima di tutto regole di condotta per il cittadino e, successivamente, nel caso di loro violazione, fungono da regole di giudizio ai fini di un’eventuale affermazione di responsabilità. Ciò richiama l’attenzione sul vuoto di positività della colpa generica, che l’A. propone di colmare avvicinando la logica ricostruttiva della negligenza a quella che presiede l’accertamento della colpa specifica, dotata di maggiori coefficienti di predeterminabilità, in quanto disancorata dalla figura del tutto elastica dell’agente modello. Il questa prospettiva lo studio valorizza e precisa il ruolo delle prassi cautelari, auspicando una accentuazione della concertazione nella messa a punto dei protocolli preventivi.
2009
Criminalia 2008
149
170
F. Giunta
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