In tema d’inammissibilità della domanda d’insinuazione della società di leasing (conseguente allo sciogli-mento del contratto pendente alla data del fallimento), l’Autore propone una lettura parzialmente difforme da quella risultante dalle decisioni in commento. In particolare, la previa reimmissione sul mercato del bene già concesso in leasing non è ritenuta una conditio sine qua non dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione. Inoltre, il credito per interessi incorporati nei canoni insoluti ante fallimento è indipendente dalla «nuova allocazione» del bene è merita pertanto una valutazione separata rispetto al credito residuo in linea capitale. L’importo di quest’ultimo deve infine essere determinato tenendo anche del piano di ammortamento del leasing, ricalcolando, sulla base della definitiva minor durata del contratto, l’imputazione delle quote di capitale e d’interessi incorporate nei canoni maturati ante fallimento.

Scioglimento endofallimentare del contratto di leasing: credito regolabile fuori concorso e crediti insinuabili (nota a Cass. 1 marzo 2010, n. 4862 e Trib. Pordenone, 4 novembre 2009) / L.Quagliotti. - In: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. - ISSN 0394-2740. - STAMPA. - 7:(2010), pp. 810-817.

Scioglimento endofallimentare del contratto di leasing: credito regolabile fuori concorso e crediti insinuabili (nota a Cass. 1 marzo 2010, n. 4862 e Trib. Pordenone, 4 novembre 2009)

QUAGLIOTTI, LEONARDO
2010

Abstract

In tema d’inammissibilità della domanda d’insinuazione della società di leasing (conseguente allo sciogli-mento del contratto pendente alla data del fallimento), l’Autore propone una lettura parzialmente difforme da quella risultante dalle decisioni in commento. In particolare, la previa reimmissione sul mercato del bene già concesso in leasing non è ritenuta una conditio sine qua non dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione. Inoltre, il credito per interessi incorporati nei canoni insoluti ante fallimento è indipendente dalla «nuova allocazione» del bene è merita pertanto una valutazione separata rispetto al credito residuo in linea capitale. L’importo di quest’ultimo deve infine essere determinato tenendo anche del piano di ammortamento del leasing, ricalcolando, sulla base della definitiva minor durata del contratto, l’imputazione delle quote di capitale e d’interessi incorporate nei canoni maturati ante fallimento.
2010
L.Quagliotti
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