Il Consiglio dell’Unione europea può esercitare la competenza in materia di imposizione diretta solo con il voto favorevole di tutti gli Stati membri. Questo ha fatto ritenere che l’integrazione delle legislazioni domestiche non potesse investire gli ambiti costituenti oggetto della sovranità tributaria. In realtà, il vincolo del voto unanime ha fortemente limitato solo uno dei due tipi di integrazione possibili, ovvero quello dell’integrazione “positiva”. La c.d. integrazione “negativa”, invece, non è soggetta a tale limite poiché essa opera per effetto del’interpretazione del diritto comunitario condotta dalla Corte di Giustizia. Attraverso il controllo di compatibilità delle norme tributarie domestiche con le libertà fondamentali sancite dal Trattato UE, la Corte ha indirettamente fissato dei limiti alla sovranità tributaria. In particolare, gli Stati - nelle rispettive qualità di Stati “host” ed “origin” -, non solo non devono trattare in modo più sfavorevole i non residenti ed i residenti che esercitano una libertà fondamentale rispetto ai residenti che non la esercitano (v. rispettivamente “Avoir fiscal” e “Marks & Spencer”), ma devono altresì astenersi dall’introdurre norme che, pur non discriminando, costituiscano nondimeno un ostacolo al pieno godimento delle libertà in parola (“Truck center”). Le posizioni della Corte sono sovente sottoposte ad una serrata critica sotto il profilo della loro coerenza interna. È tuttavia possibile individuare le linee-guida della sua azione.

Is the ECJ Consistent in Its Jurisprudence? The "negative income cases" / Philip Laroma Jezzi. - In: TAX NOTES INTERNATIONAL. - ISSN 1048-3306. - STAMPA. - 10:(2009), pp. 763-770.

Is the ECJ Consistent in Its Jurisprudence? The "negative income cases".

LAROMA JEZZI, PHILIP
2009

Abstract

Il Consiglio dell’Unione europea può esercitare la competenza in materia di imposizione diretta solo con il voto favorevole di tutti gli Stati membri. Questo ha fatto ritenere che l’integrazione delle legislazioni domestiche non potesse investire gli ambiti costituenti oggetto della sovranità tributaria. In realtà, il vincolo del voto unanime ha fortemente limitato solo uno dei due tipi di integrazione possibili, ovvero quello dell’integrazione “positiva”. La c.d. integrazione “negativa”, invece, non è soggetta a tale limite poiché essa opera per effetto del’interpretazione del diritto comunitario condotta dalla Corte di Giustizia. Attraverso il controllo di compatibilità delle norme tributarie domestiche con le libertà fondamentali sancite dal Trattato UE, la Corte ha indirettamente fissato dei limiti alla sovranità tributaria. In particolare, gli Stati - nelle rispettive qualità di Stati “host” ed “origin” -, non solo non devono trattare in modo più sfavorevole i non residenti ed i residenti che esercitano una libertà fondamentale rispetto ai residenti che non la esercitano (v. rispettivamente “Avoir fiscal” e “Marks & Spencer”), ma devono altresì astenersi dall’introdurre norme che, pur non discriminando, costituiscano nondimeno un ostacolo al pieno godimento delle libertà in parola (“Truck center”). Le posizioni della Corte sono sovente sottoposte ad una serrata critica sotto il profilo della loro coerenza interna. È tuttavia possibile individuare le linee-guida della sua azione.
2009
10
763
770
Philip Laroma Jezzi
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