In risposta all’esplicita presa di posizione del legislatore, che ha esteso il gravame straordinario alle sentenze applicative della pena concordata (art. 629 c.p.p.), la giurisprudenza si discosta dal dato positivo per avventurarsi sulla strada di un’interpretazione definita conforme alla struttura del rito negoziale. Si consolida un indirizzo che ambisce ad individuare nel sistema una serie di cause di inammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle ordinarie testualmente previste dagli artt. 630 e ss c.p.p. L’accesso alla revisione si fa così piuttosto angusto per il condannato a seguito di patteggiamento. Il conseguente vulnus al diritto di difesa, per non apparire irragionevole, dovrebbe essere sorretto da un rigoroso apparato argomentativo. Di un simile rigore non vi è però traccia nell’indirizzo in discorso, espressione piuttosto di un indirizzo ‘‘creativo’’, avulso dal dato testuale e sistematico. Ne fa le spese il nucleo di garanzie oggettive dell’ordinamento – tra cui figura il rimedio all’errore giudiziario - travolto da una strisciante logica negoziale.
Sui presunti limiti sistematici alla revisione della sentenza di patteggiamento: l'ipotesi di nuove prove / A. Sanna. - In: L'INDICE PENALE. - ISSN 0019-7084. - STAMPA. - (2011), pp. 105-123.
Sui presunti limiti sistematici alla revisione della sentenza di patteggiamento: l'ipotesi di nuove prove
SANNA, ALESSANDRA
2011
Abstract
In risposta all’esplicita presa di posizione del legislatore, che ha esteso il gravame straordinario alle sentenze applicative della pena concordata (art. 629 c.p.p.), la giurisprudenza si discosta dal dato positivo per avventurarsi sulla strada di un’interpretazione definita conforme alla struttura del rito negoziale. Si consolida un indirizzo che ambisce ad individuare nel sistema una serie di cause di inammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle ordinarie testualmente previste dagli artt. 630 e ss c.p.p. L’accesso alla revisione si fa così piuttosto angusto per il condannato a seguito di patteggiamento. Il conseguente vulnus al diritto di difesa, per non apparire irragionevole, dovrebbe essere sorretto da un rigoroso apparato argomentativo. Di un simile rigore non vi è però traccia nell’indirizzo in discorso, espressione piuttosto di un indirizzo ‘‘creativo’’, avulso dal dato testuale e sistematico. Ne fa le spese il nucleo di garanzie oggettive dell’ordinamento – tra cui figura il rimedio all’errore giudiziario - travolto da una strisciante logica negoziale.File | Dimensione | Formato | |
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