Il commento riguarda l'importante sentenza di illegittimità costituzionale circa la disciplina dei rapporti tra giudizio cautelare e decreto di rinvio a giudizio, come affermatisi nella prassi. Secondo l’indirizzo maggioritario la sussistenza degli indizi di colpevolezza ai fini cautelari doveva ritenersi – rebus sic stantibus - un tema precluso dopo il rinvio a giudizio a carico dell’imputato. L’orientamento finisce nel mirino della Corte costituzionale che lo valuta discriminatorio e gravemente lesivo del diritto di difesa. Di qui la declaratoria di illegittimità degli artt. 309 e 310 c.p.p., come interpretati alla luce del diritto vivente. Se il filo conduttore della sentenza è lo smantellamento della costruzione dominante in materia, la Corte respinge, peraltro, una concezione rigoristica dell'autonomia del procedimento de libertate, per enunciare, nella ricerca di un punto di equilibrio, il c.d. principio di assorbimento. Da questo punto di vista, occorre stabilire se il decreto di rinvio a giudizio presupponga una valutazione di merito di tale incisività da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. La soluzione negativa cui approda la Corte, apprezzabile per la riaffermazione degli spazi a tutela della libertà, risulta poco convincente sul piano argomentativo, dove pretende di negare il legame tra giudizio sul merito ed epiloghi dell’udienza preliminare. In specie, l’accento posto sui fini e sulla natura processuale della sentenza di non luogo a procedere non vale a negarne i presupposti di merito, né a nascondere che lo speculare decreto di rinvio si sostanzia, in definitiva, nella prognosi favorevole sulla colpevolezza dell’imputato.

Decreto di rinvio a giudizio e controllo sugli indizi di reità / Alessandra Sanna. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - (1996), pp. 1216-1220.

Decreto di rinvio a giudizio e controllo sugli indizi di reità

SANNA, ALESSANDRA
1996

Abstract

Il commento riguarda l'importante sentenza di illegittimità costituzionale circa la disciplina dei rapporti tra giudizio cautelare e decreto di rinvio a giudizio, come affermatisi nella prassi. Secondo l’indirizzo maggioritario la sussistenza degli indizi di colpevolezza ai fini cautelari doveva ritenersi – rebus sic stantibus - un tema precluso dopo il rinvio a giudizio a carico dell’imputato. L’orientamento finisce nel mirino della Corte costituzionale che lo valuta discriminatorio e gravemente lesivo del diritto di difesa. Di qui la declaratoria di illegittimità degli artt. 309 e 310 c.p.p., come interpretati alla luce del diritto vivente. Se il filo conduttore della sentenza è lo smantellamento della costruzione dominante in materia, la Corte respinge, peraltro, una concezione rigoristica dell'autonomia del procedimento de libertate, per enunciare, nella ricerca di un punto di equilibrio, il c.d. principio di assorbimento. Da questo punto di vista, occorre stabilire se il decreto di rinvio a giudizio presupponga una valutazione di merito di tale incisività da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. La soluzione negativa cui approda la Corte, apprezzabile per la riaffermazione degli spazi a tutela della libertà, risulta poco convincente sul piano argomentativo, dove pretende di negare il legame tra giudizio sul merito ed epiloghi dell’udienza preliminare. In specie, l’accento posto sui fini e sulla natura processuale della sentenza di non luogo a procedere non vale a negarne i presupposti di merito, né a nascondere che lo speculare decreto di rinvio si sostanzia, in definitiva, nella prognosi favorevole sulla colpevolezza dell’imputato.
1996
1216
1220
Alessandra Sanna
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