Il tema dei limiti alla potestà degli stati di tassare fattispecie prive di ragionevole collegamento, oggettivo o soggettivo, con il territorio è da sempre oggetto di dibattito tra gli studiosi di diritto tributario internazionale. L'approccio classico distingue tra territorialità materiale (ambito nel quale si verificano i fatti presupposti del tributo) e formale (spazio entro il quale la legge tributaria ha effetto e può trovare attuazione) e sostiene che nessun limite si pone agli Stati sotto il primo profilo, ossia quello dell'emanazione della norma, con conseguente libertà di ciascun ordinamento di colpire presupposti privi di collegamento col territorio. Eventualmente, solo allorché lo Stato pretendesse di esercitare all'estero la propria potestà coercitiva sorgerebbero problemi. Questa impostazione tradizionale merita di essere tuttavia ripensata alla luce di quegli orientamenti, maturati in diversi settori del diritto internazionale, secondo i quali possono prospettarsi limiti alla libertà degli Stati di regolare fenomeni privi di un sufficiente attacco, oggettivo o soggettivo, con l'ordinamento dal quale promana la disciplina. Nel campo del diritto tributario, i criteri in grado di limitare la libertà degli Stati sotto il profilo della territorialità materiale potrebbero essere estrapolati dai connotati fondamentali della nozione di tributo, come desumibili dalle moderne costituzioni delle c.d. nazioni civili.

I limiti alla potestà impositiva ultraterritoriale / Roberto, Cordeiro Guerra. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2280-1332. - STAMPA. - 1, n. 1/2012:(2012), pp. 31-63.

I limiti alla potestà impositiva ultraterritoriale

CORDEIRO GUERRA, ROBERTO
2012

Abstract

Il tema dei limiti alla potestà degli stati di tassare fattispecie prive di ragionevole collegamento, oggettivo o soggettivo, con il territorio è da sempre oggetto di dibattito tra gli studiosi di diritto tributario internazionale. L'approccio classico distingue tra territorialità materiale (ambito nel quale si verificano i fatti presupposti del tributo) e formale (spazio entro il quale la legge tributaria ha effetto e può trovare attuazione) e sostiene che nessun limite si pone agli Stati sotto il primo profilo, ossia quello dell'emanazione della norma, con conseguente libertà di ciascun ordinamento di colpire presupposti privi di collegamento col territorio. Eventualmente, solo allorché lo Stato pretendesse di esercitare all'estero la propria potestà coercitiva sorgerebbero problemi. Questa impostazione tradizionale merita di essere tuttavia ripensata alla luce di quegli orientamenti, maturati in diversi settori del diritto internazionale, secondo i quali possono prospettarsi limiti alla libertà degli Stati di regolare fenomeni privi di un sufficiente attacco, oggettivo o soggettivo, con l'ordinamento dal quale promana la disciplina. Nel campo del diritto tributario, i criteri in grado di limitare la libertà degli Stati sotto il profilo della territorialità materiale potrebbero essere estrapolati dai connotati fondamentali della nozione di tributo, come desumibili dalle moderne costituzioni delle c.d. nazioni civili.
2012
1, n. 1/2012
31
63
Roberto, Cordeiro Guerra
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