L’articolo analizza il regolamento CE n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti disumani o degradanti sotto un duplice profilo. In primo luogo, viene verificata la compatibilità del regolamento con gli obblighi derivanti dalla partecipazione della Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio. In secondo luogo il contenuto del regolamento viene analizzato alla luce di alcuni obblighi degli Stati e della Comunità ai sensi del diritto internazionale generale. In particolare si conclude che le condotte da esso prescritte hanno l’effetto indiretto di contribuire a vietare, nel territorio comunitario, la produzione di merci che possono essere utilizzate esclusivamente per comminare la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti disumani, e dunque contribuiscono a garantire il rispetto, da parte degli Stati membri, dell’obbligo di prevenire il compimento di tali pratiche. Al contrario si evidenzia come la mancanza di un divieto di transito nel territorio comunitario di beni utilizzabili, anche non esclusivamente, per la tortura ed altri trattamenti disumani risulti contrario agli obblighi della Comunità di prevenire tali pratiche, di non fornire assistenza all’autore dell’illecito e di cooperare con mezzi leciti per porvi fine.

Il commercio di beni utilizzabili per praticare la pena di morte, la tortura e altri trattamenti disumani: recenti misure comunitarie / Magi L.. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 0035-6158. - STAMPA. - (2007), pp. 387-413.

Il commercio di beni utilizzabili per praticare la pena di morte, la tortura e altri trattamenti disumani: recenti misure comunitarie

MAGI, LAURA
2007

Abstract

L’articolo analizza il regolamento CE n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti disumani o degradanti sotto un duplice profilo. In primo luogo, viene verificata la compatibilità del regolamento con gli obblighi derivanti dalla partecipazione della Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio. In secondo luogo il contenuto del regolamento viene analizzato alla luce di alcuni obblighi degli Stati e della Comunità ai sensi del diritto internazionale generale. In particolare si conclude che le condotte da esso prescritte hanno l’effetto indiretto di contribuire a vietare, nel territorio comunitario, la produzione di merci che possono essere utilizzate esclusivamente per comminare la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti disumani, e dunque contribuiscono a garantire il rispetto, da parte degli Stati membri, dell’obbligo di prevenire il compimento di tali pratiche. Al contrario si evidenzia come la mancanza di un divieto di transito nel territorio comunitario di beni utilizzabili, anche non esclusivamente, per la tortura ed altri trattamenti disumani risulti contrario agli obblighi della Comunità di prevenire tali pratiche, di non fornire assistenza all’autore dell’illecito e di cooperare con mezzi leciti per porvi fine.
2007
387
413
Magi L.
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