L’articolo ricostruisce i passaggi che hanno condotto prima la Corte di giustizia a riconoscere l’esistenza di una competenza penale “strumentale” in capo alla Comunità europea e poi il Trattato di Lisbona a consacrare, e generalizzare, tale competenza in capo all’Unione, prevedendo un’esplicita base giuridica per l’adozione di norme contenenti la definizione di fattispecie penali e delle pene corrispondenti anche nelle materie dell’ex primo pilastro. L’articolo pone in evidenza come tale conferimento di competenze sollevi perplessità legate alla sottrazione generalizzata ai Parlamenti nazionali dell’esercizio della produzione normativa penale ogni qual volta l’Unione, nelle materie che le sono attribuite, ritenesse l’esercizio di tale competenza indispensabile a garantire l’efficace applicazione del proprio diritto. L’autrice solleva dunque il problema della compatibilità di tale scelta con il principio della riserva di legge nel suo significato “sostanziale”. Viene dunque suggerita una soluzione per scongiurare futuri contrasti fra la produzione normativa dell’Unione in materia penale e il principio di legalità. Si propone, infatti, che i parlamenti nazionali prevedano che le commissioni parlamentari competenti in materia penale siano coinvolte ex ante nell’elaborazione delle proposte di direttive o possano comunque esprimere ex post una valutazione dei progetti di direttive in materia penale alla quale i Governi non possano sottrarsi. Ciò consentirebbe indirettamente il rispetto del principio della riserva di legge, attraverso una sua integrazione (seppur sui generis) nel procedimento normativo europeo.
Attribuzione alla Comunità di poteri normativi in materia penale nonostante un persistente deficit democratico: possibile contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge / Laura Magi. - In: DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO. - ISSN 1720-4313. - STAMPA. - (2008), pp. 1540-1558.
Attribuzione alla Comunità di poteri normativi in materia penale nonostante un persistente deficit democratico: possibile contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge
MAGI, LAURA
2008
Abstract
L’articolo ricostruisce i passaggi che hanno condotto prima la Corte di giustizia a riconoscere l’esistenza di una competenza penale “strumentale” in capo alla Comunità europea e poi il Trattato di Lisbona a consacrare, e generalizzare, tale competenza in capo all’Unione, prevedendo un’esplicita base giuridica per l’adozione di norme contenenti la definizione di fattispecie penali e delle pene corrispondenti anche nelle materie dell’ex primo pilastro. L’articolo pone in evidenza come tale conferimento di competenze sollevi perplessità legate alla sottrazione generalizzata ai Parlamenti nazionali dell’esercizio della produzione normativa penale ogni qual volta l’Unione, nelle materie che le sono attribuite, ritenesse l’esercizio di tale competenza indispensabile a garantire l’efficace applicazione del proprio diritto. L’autrice solleva dunque il problema della compatibilità di tale scelta con il principio della riserva di legge nel suo significato “sostanziale”. Viene dunque suggerita una soluzione per scongiurare futuri contrasti fra la produzione normativa dell’Unione in materia penale e il principio di legalità. Si propone, infatti, che i parlamenti nazionali prevedano che le commissioni parlamentari competenti in materia penale siano coinvolte ex ante nell’elaborazione delle proposte di direttive o possano comunque esprimere ex post una valutazione dei progetti di direttive in materia penale alla quale i Governi non possano sottrarsi. Ciò consentirebbe indirettamente il rispetto del principio della riserva di legge, attraverso una sua integrazione (seppur sui generis) nel procedimento normativo europeo.File | Dimensione | Formato | |
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