L’articolo rappresenta uno studio delle “clausole sociali” contenute in molti accordi istitutivi di aree di libero scambio. Lo studio evidenzia i limiti delle misure a tutela dei diritti dei lavoratori in essi previste, in particolare: a) la possibilità che la procedura di soluzione delle controversie prosegua oltre la fase del ricorso a mezzi diplomatici solo nel caso in cui la mancata applicazione della legislazione in materia di lavoro produca effetti nei rapporti commerciali fra i due Stati e, conseguentemente b) la possibilità di adottare contromisure (consistenti nella reintroduzione dei dazi aboliti dall’accordo di libero scambio) solo in presenza della lesione di un interesse economico diretto dell’altra parte contraente (negli accordi di libero scambio lo Stato che agisce in contromisura è, dunque, sempre uno Stato specificamente leso); c) la scarsa incidenza della contromisura consistente nella reintroduzione dei dazi doganali aboliti con l’accordo di libero scambio. Lo studio si interroga, inoltre, sul valore di questi accordi alla luce della dibattuta questione sull’esistenza o meno di norme di diritto internazionale generale che autorizzano gli Stati non specificamente lesi ad agire in contromisura in caso di violazioni gravi dei diritti umani. Esso conclude che tali accordi non forniscono elementi utili al dibattito in questione.

Norme sulla tutela dei diritti dei lavoratori e norme sul libero scambio di merci: problemi di coordinamento / Magi Laura. - In: DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 1971-7105. - STAMPA. - (2008), pp. 691-711.

Norme sulla tutela dei diritti dei lavoratori e norme sul libero scambio di merci: problemi di coordinamento

MAGI, LAURA
2008

Abstract

L’articolo rappresenta uno studio delle “clausole sociali” contenute in molti accordi istitutivi di aree di libero scambio. Lo studio evidenzia i limiti delle misure a tutela dei diritti dei lavoratori in essi previste, in particolare: a) la possibilità che la procedura di soluzione delle controversie prosegua oltre la fase del ricorso a mezzi diplomatici solo nel caso in cui la mancata applicazione della legislazione in materia di lavoro produca effetti nei rapporti commerciali fra i due Stati e, conseguentemente b) la possibilità di adottare contromisure (consistenti nella reintroduzione dei dazi aboliti dall’accordo di libero scambio) solo in presenza della lesione di un interesse economico diretto dell’altra parte contraente (negli accordi di libero scambio lo Stato che agisce in contromisura è, dunque, sempre uno Stato specificamente leso); c) la scarsa incidenza della contromisura consistente nella reintroduzione dei dazi doganali aboliti con l’accordo di libero scambio. Lo studio si interroga, inoltre, sul valore di questi accordi alla luce della dibattuta questione sull’esistenza o meno di norme di diritto internazionale generale che autorizzano gli Stati non specificamente lesi ad agire in contromisura in caso di violazioni gravi dei diritti umani. Esso conclude che tali accordi non forniscono elementi utili al dibattito in questione.
2008
691
711
Magi Laura
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