L’articolo analizza l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante la violazione dell’art. 3 della Convenzione da parte di Stati contraenti, che sono anche membri dell’Unione europea, quando gli stessi, applicando il regolamento 343/2003 del Consiglio relativo ai criteri per determinare lo Stato membro dell’Unione Europea competente per l’esame di una domanda di asilo, trasferiscono il richiedente asilo in uno Stato membro non in grado di effettuare un esame della domanda che garantisca il rispetto della Convenzione sullo status di rifugiato e l’annesso protocollo. L’articolo valorizza l’orientamento emerso nella giurisprudenza della Corte di stimolare la solidarietà fra Stati membri dell’Unione europea in favore degli Stati membri di primo ingresso che hanno l’onere di gestire massicci flussi di immigrazione irregolare. L’autrice suggerisce però dei correttivi da apportare al suddetto orientamento, senza i quali si rischia di de-responsabilizzare gli Stati i cui confini rappresentano i confini esterni dell’Unione.

Protezione dei richiedenti asilo “par ricochet” o protezione “par moitié”? La Grande Camera ripartisce fra gli Stati contraenti le responsabilità per violazione della Convenzione europea conseguenti al trasferimento di un richiedente asilo in attuazione del regolamento “Dublino II” / Laura Magi. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 0035-6158. - STAMPA. - (2011), pp. 824-832.

Protezione dei richiedenti asilo “par ricochet” o protezione “par moitié”? La Grande Camera ripartisce fra gli Stati contraenti le responsabilità per violazione della Convenzione europea conseguenti al trasferimento di un richiedente asilo in attuazione del regolamento “Dublino II”

MAGI, LAURA
2011

Abstract

L’articolo analizza l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante la violazione dell’art. 3 della Convenzione da parte di Stati contraenti, che sono anche membri dell’Unione europea, quando gli stessi, applicando il regolamento 343/2003 del Consiglio relativo ai criteri per determinare lo Stato membro dell’Unione Europea competente per l’esame di una domanda di asilo, trasferiscono il richiedente asilo in uno Stato membro non in grado di effettuare un esame della domanda che garantisca il rispetto della Convenzione sullo status di rifugiato e l’annesso protocollo. L’articolo valorizza l’orientamento emerso nella giurisprudenza della Corte di stimolare la solidarietà fra Stati membri dell’Unione europea in favore degli Stati membri di primo ingresso che hanno l’onere di gestire massicci flussi di immigrazione irregolare. L’autrice suggerisce però dei correttivi da apportare al suddetto orientamento, senza i quali si rischia di de-responsabilizzare gli Stati i cui confini rappresentano i confini esterni dell’Unione.
2011
824
832
Laura Magi
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