Nell’attesa di enucleare una casistica, sulla quale misurare il richiamo alla nozione di ‘‘causa concreta’’, elaborata con riferimento alle forme in cui più tradizionalmente si esprime l’autonomia privata, l’A. cerca di individuare i binari dell’intervento che le Sezioni Unite ritengono sia demandato ai giudici di merito, quando ipotizzano un controllo sul contenuto della proposta in termini di ‘‘realizzabilità della causa concreta nella procedura di concordato’’. La maggiore difficoltà sta nel cogliere - non già nei casi esemplari prospettati nella sentenza, ma dinanzi alle ipotesi più articolate, offerte dal confronto con la dimensione applicativa - il discrimine tra verifica, rimessa al tribunale, dell’effettiva idoneità della proposta ad assicurare la rimozione della crisi nei tempi e modi convenuti tra debitore e creditori, e giudizio, riservato ai creditori, in ordine alla congruità di quei tempi e di quei modi. Più semplice è ricavare, dalla pronuncia della Corte, i seguenti punti fermi: che l’inidoneità della proposta sia rilevabile d’ufficio; che il controllo si eserciti in modo identico in tutte le fasi della procedura, sia pure coi diversi limiti di conoscenza che caratterizzano ciascuna fase; che il controllo si realizzi non soltanto sulla completezza e congruità logica della relazione del professionista, ma si eserciti direttamente sugli elementi che l’attestatore fornisce (oltre che su quelli che emergano dal parere del commissario giudiziale, o dalle opposizioni).

Il controllo di fattibilità del piano di concordato dopo la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521: la prospettiva "funzionale" aperta dal richiamo alla “causa concreta” / I. Pagni. - In: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. - ISSN 0394-2740. - STAMPA. - 3:(2013), pp. 286-290.

Il controllo di fattibilità del piano di concordato dopo la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521: la prospettiva "funzionale" aperta dal richiamo alla “causa concreta”

PAGNI, ILARIA
2013

Abstract

Nell’attesa di enucleare una casistica, sulla quale misurare il richiamo alla nozione di ‘‘causa concreta’’, elaborata con riferimento alle forme in cui più tradizionalmente si esprime l’autonomia privata, l’A. cerca di individuare i binari dell’intervento che le Sezioni Unite ritengono sia demandato ai giudici di merito, quando ipotizzano un controllo sul contenuto della proposta in termini di ‘‘realizzabilità della causa concreta nella procedura di concordato’’. La maggiore difficoltà sta nel cogliere - non già nei casi esemplari prospettati nella sentenza, ma dinanzi alle ipotesi più articolate, offerte dal confronto con la dimensione applicativa - il discrimine tra verifica, rimessa al tribunale, dell’effettiva idoneità della proposta ad assicurare la rimozione della crisi nei tempi e modi convenuti tra debitore e creditori, e giudizio, riservato ai creditori, in ordine alla congruità di quei tempi e di quei modi. Più semplice è ricavare, dalla pronuncia della Corte, i seguenti punti fermi: che l’inidoneità della proposta sia rilevabile d’ufficio; che il controllo si eserciti in modo identico in tutte le fasi della procedura, sia pure coi diversi limiti di conoscenza che caratterizzano ciascuna fase; che il controllo si realizzi non soltanto sulla completezza e congruità logica della relazione del professionista, ma si eserciti direttamente sugli elementi che l’attestatore fornisce (oltre che su quelli che emergano dal parere del commissario giudiziale, o dalle opposizioni).
2013
3
286
290
I. Pagni
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