Con la sentenza in commento, le Sezioni unite intervengono su due temi, tra loro intrecciati, che rivestono oggi centrale importanza nel dibattito in materia concorsuale: il rapporto tra concordato e fallimento, quando il debitore, come di regola avviene, tenta la strada della composizione negoziale della crisi in pendenza di una istruttoria fallimentare; e i limiti del controllo giudiziale in presenza di un piano di concordato che ap-paia privo del requisito della fattibilità. Con riferimento al secondo aspetto, che è quello che ha originato la rimessione alle Sezioni Unite, la Corte afferma che il margine di sindacato del giudice va stabilito, in linea generale, in ragione del contenuto della proposta, e quindi della identificazione, con riferimento alle modalità individuate nel piano, della “causa concreta” del procedimento, consistente, da un lato, nel superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, e, dall’altro – e questo è il punto di maggior rilievo - nel riconoscimento in favore dei creditori «di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti». Con ciò conservando una prospettiva funzionale, nel riscontro, rimesso al giudice, dei casi in cui la proposta appaia inidonea, già prima facie, a soddisfare in una qualche misura i diversi crediti in essa rappresentati.

Del controllo del tribunale sulla proposta di concordato dopo la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521 (e sui rapporti tra concordato e fallimento) / I.Pagni. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 5:(2013), pp. 641-653.

Del controllo del tribunale sulla proposta di concordato dopo la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521 (e sui rapporti tra concordato e fallimento)

PAGNI, ILARIA
2013

Abstract

Con la sentenza in commento, le Sezioni unite intervengono su due temi, tra loro intrecciati, che rivestono oggi centrale importanza nel dibattito in materia concorsuale: il rapporto tra concordato e fallimento, quando il debitore, come di regola avviene, tenta la strada della composizione negoziale della crisi in pendenza di una istruttoria fallimentare; e i limiti del controllo giudiziale in presenza di un piano di concordato che ap-paia privo del requisito della fattibilità. Con riferimento al secondo aspetto, che è quello che ha originato la rimessione alle Sezioni Unite, la Corte afferma che il margine di sindacato del giudice va stabilito, in linea generale, in ragione del contenuto della proposta, e quindi della identificazione, con riferimento alle modalità individuate nel piano, della “causa concreta” del procedimento, consistente, da un lato, nel superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, e, dall’altro – e questo è il punto di maggior rilievo - nel riconoscimento in favore dei creditori «di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti». Con ciò conservando una prospettiva funzionale, nel riscontro, rimesso al giudice, dei casi in cui la proposta appaia inidonea, già prima facie, a soddisfare in una qualche misura i diversi crediti in essa rappresentati.
2013
5
641
653
I.Pagni
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