Visto il fisiologico ritardo col quale le imprese arrivano al concordato, la questione dei rapporti tra concordato e fallimento in pendenza dell'istruttoria fallimentare è tema che si presenta con sempre maggior frequenza nell'esperienza giudiziaria, soprattutto dopo l'introduzione della possibilità di proporre una domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l.fall. L'Autore esamina i numerosi problemi che sorgono, sul piano processuale, quando il debitore tenta la strada della composizione negoziale della crisi in pendenza di una istruttoria prefallimentare, ricostruendo la disciplina alla luce del (non semplice) inquadramento, nelle categorie del diritto processuale generale, dei rapporti tra oggetto del processo di concordato e quello di fallimento. Nel rispondere alla domanda su come debba essere gestito, dal tribunale, il rapporto intercorrente tra le due procedure, affronta anche il nodo delle ricadute che l'opzione prescelta, quella della riunione dei giudizi per ragioni di connessione (in luogo della improcedibilità dell'istruttoria fallimentare, o della sua sospensione per per pregiudizialità), ha sul tema dei limiti del controllo giudiziale sulla fattibilità del piano di concordato, e del come il giudice debba assolvere, in un momento anticipato, al difficile compito rimessogli dalla Cassazione di «verificare in concreto, in relazione alle peculiarità del caso concreto, il rapporto di priorità tra le due procedure».
I rapporti tra concordato e fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare / I.Pagni. - In: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. - ISSN 0394-2740. - STAMPA. - 9:(2013), pp. 1075-1085.
I rapporti tra concordato e fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare
PAGNI, ILARIA
2013
Abstract
Visto il fisiologico ritardo col quale le imprese arrivano al concordato, la questione dei rapporti tra concordato e fallimento in pendenza dell'istruttoria fallimentare è tema che si presenta con sempre maggior frequenza nell'esperienza giudiziaria, soprattutto dopo l'introduzione della possibilità di proporre una domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l.fall. L'Autore esamina i numerosi problemi che sorgono, sul piano processuale, quando il debitore tenta la strada della composizione negoziale della crisi in pendenza di una istruttoria prefallimentare, ricostruendo la disciplina alla luce del (non semplice) inquadramento, nelle categorie del diritto processuale generale, dei rapporti tra oggetto del processo di concordato e quello di fallimento. Nel rispondere alla domanda su come debba essere gestito, dal tribunale, il rapporto intercorrente tra le due procedure, affronta anche il nodo delle ricadute che l'opzione prescelta, quella della riunione dei giudizi per ragioni di connessione (in luogo della improcedibilità dell'istruttoria fallimentare, o della sua sospensione per per pregiudizialità), ha sul tema dei limiti del controllo giudiziale sulla fattibilità del piano di concordato, e del come il giudice debba assolvere, in un momento anticipato, al difficile compito rimessogli dalla Cassazione di «verificare in concreto, in relazione alle peculiarità del caso concreto, il rapporto di priorità tra le due procedure».I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.