L’Agenzia delle entrate afferma che la costituzione dei trust di scopo sconta l’imposta sulle do-nazioni e che essa sia da calcolarsi applicando l’aliquota massima dell’8%. Tale ricostruzione è in-centrata sull’assunto che il soggetto passivo di tale tributo sia proprio il trust, sebbene - di-versamente da quanto accade ai fini dell’imposta personale IRES - tale asserita soggettività pas-siva non abbia un fondamento sistematico e sia chiaramente contraddetta dal diritto positivo. L’Agenzia delle entrate sostiene inoltre che, mentre la costituzione di specifiche tipologie di trust di scopo auto-dichiarati disciplinati dal codice civile, segnatamente il fondo pa-trimoniale e i patrimoni destinati ad uno specifico affare, non attrae l’imposta proporzionale, lo stesso regime non sia applicabile alla costituzione degli altri trust di scopo auto-dichiarati regolati da leggi straniere. In realtà, non vi è alcuna differenza tra tali tipologie di destinazione patrimoniale che giustifichi questa discriminazione. La conclusione alla quale si perviene è che l’imposta proporzionale non può mai applicarsi alla costituzione dei trust di scopo (siano essi o meno auto-dichiarati) in quanto non v’è un soggetto passivo nei cui confronti pretenderla.

LA COSTITUZIONE DEL TRUST DI SCOPO SCONTA L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI? / PHILIP LAROMA JEZZI. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - STAMPA. - (2014), pp. 1477-1483.

LA COSTITUZIONE DEL TRUST DI SCOPO SCONTA L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI?

LAROMA JEZZI, PHILIP
2014

Abstract

L’Agenzia delle entrate afferma che la costituzione dei trust di scopo sconta l’imposta sulle do-nazioni e che essa sia da calcolarsi applicando l’aliquota massima dell’8%. Tale ricostruzione è in-centrata sull’assunto che il soggetto passivo di tale tributo sia proprio il trust, sebbene - di-versamente da quanto accade ai fini dell’imposta personale IRES - tale asserita soggettività pas-siva non abbia un fondamento sistematico e sia chiaramente contraddetta dal diritto positivo. L’Agenzia delle entrate sostiene inoltre che, mentre la costituzione di specifiche tipologie di trust di scopo auto-dichiarati disciplinati dal codice civile, segnatamente il fondo pa-trimoniale e i patrimoni destinati ad uno specifico affare, non attrae l’imposta proporzionale, lo stesso regime non sia applicabile alla costituzione degli altri trust di scopo auto-dichiarati regolati da leggi straniere. In realtà, non vi è alcuna differenza tra tali tipologie di destinazione patrimoniale che giustifichi questa discriminazione. La conclusione alla quale si perviene è che l’imposta proporzionale non può mai applicarsi alla costituzione dei trust di scopo (siano essi o meno auto-dichiarati) in quanto non v’è un soggetto passivo nei cui confronti pretenderla.
2014
1477
1483
PHILIP LAROMA JEZZI
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Trust_scopo_autodichiarati_2014_19_1477[1].pdf

Accesso chiuso

Tipologia: Altro
Licenza: Tutti i diritti riservati
Dimensione 527.28 kB
Formato Adobe PDF
527.28 kB Adobe PDF   Richiedi una copia

I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/864147
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact