L’Agenzia delle entrate afferma che la costituzione dei trust di scopo sconta l’imposta sulle do-nazioni e che essa sia da calcolarsi applicando l’aliquota massima dell’8%. Tale ricostruzione è in-centrata sull’assunto che il soggetto passivo di tale tributo sia proprio il trust, sebbene - di-versamente da quanto accade ai fini dell’imposta personale IRES - tale asserita soggettività pas-siva non abbia un fondamento sistematico e sia chiaramente contraddetta dal diritto positivo. L’Agenzia delle entrate sostiene inoltre che, mentre la costituzione di specifiche tipologie di trust di scopo auto-dichiarati disciplinati dal codice civile, segnatamente il fondo pa-trimoniale e i patrimoni destinati ad uno specifico affare, non attrae l’imposta proporzionale, lo stesso regime non sia applicabile alla costituzione degli altri trust di scopo auto-dichiarati regolati da leggi straniere. In realtà, non vi è alcuna differenza tra tali tipologie di destinazione patrimoniale che giustifichi questa discriminazione. La conclusione alla quale si perviene è che l’imposta proporzionale non può mai applicarsi alla costituzione dei trust di scopo (siano essi o meno auto-dichiarati) in quanto non v’è un soggetto passivo nei cui confronti pretenderla.
LA COSTITUZIONE DEL TRUST DI SCOPO SCONTA L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI? / PHILIP LAROMA JEZZI. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - STAMPA. - (2014), pp. 1477-1483.
LA COSTITUZIONE DEL TRUST DI SCOPO SCONTA L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI?
LAROMA JEZZI, PHILIP
2014
Abstract
L’Agenzia delle entrate afferma che la costituzione dei trust di scopo sconta l’imposta sulle do-nazioni e che essa sia da calcolarsi applicando l’aliquota massima dell’8%. Tale ricostruzione è in-centrata sull’assunto che il soggetto passivo di tale tributo sia proprio il trust, sebbene - di-versamente da quanto accade ai fini dell’imposta personale IRES - tale asserita soggettività pas-siva non abbia un fondamento sistematico e sia chiaramente contraddetta dal diritto positivo. L’Agenzia delle entrate sostiene inoltre che, mentre la costituzione di specifiche tipologie di trust di scopo auto-dichiarati disciplinati dal codice civile, segnatamente il fondo pa-trimoniale e i patrimoni destinati ad uno specifico affare, non attrae l’imposta proporzionale, lo stesso regime non sia applicabile alla costituzione degli altri trust di scopo auto-dichiarati regolati da leggi straniere. In realtà, non vi è alcuna differenza tra tali tipologie di destinazione patrimoniale che giustifichi questa discriminazione. La conclusione alla quale si perviene è che l’imposta proporzionale non può mai applicarsi alla costituzione dei trust di scopo (siano essi o meno auto-dichiarati) in quanto non v’è un soggetto passivo nei cui confronti pretenderla.File | Dimensione | Formato | |
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