il punto sul quale si sofferma l’attenzione in questo saggio è se l’attuale impianto normativo della recidiva, è affetto da un’insanabile contraddizione che lo rende irrazionale e quindi nella sostanza in contrasto con la nostra Costituzione. Ed infatti, se per non sfondare in sede di commisurazione il limite di proporzione posto dalla colpevolezza per il fatto, si ritiene che la recidiva avente effetti diretti di cui all’art. 99 c.p. sia costituzionalmente legittima soltanto se connessa a una ratio di maggiore colpevolezza; se inoltre – e per converso –, anche al fine di evitare interpretazioni costituzionalmente illegittime per l’assenza di un collegamento tra recidiva e singolo istituto, si ritiene che la maggior parte delle ipotesi di recidiva avente effetti indiretti si ispira a una ratio di maggiore capacità a delinquere; e se infine si ritiene che la valutazione che si compie per stabilire l’esistenza della recidiva avente effetti diretti è identica a quella che si compie rispetto alla recidiva avente effetti indiretti; ebbene, se si ritiene tutto questo, l’alternativa che si apre porta a un unico risultato di insanabile contraddizione e quindi di irrazionalità del sistema. Ed infatti, delle due l’una: o per rispettare il principio di proporzione in sede di commisurazione si mantiene ferma l’idea che la recidiva avente effetti diretti si ispira a una ratio di maggiore colpevolezza, ma allora, proprio perché la valutazione che si compie in ordine alla sua esistenza rileva anche ai fini della recidiva avente effetti indiretti, si deve concludere che la valutazione di maggiore colpevolezza opera anche rispetto a istituti che invece si ispirano a una valutazione di maggiore capacità a delinquere; oppure, per “salvare” la razionalità del sistema e mantenere un legame tra la valutazione che si compie per la recidiva avente effetti diretti e quella relativa alla recidiva avente effetti indiretti, si interpreta la recidiva con effetti diretti in chiave di maggiore capacità a delinquere, ma allora sarà quest’ultima interpretazione a valicare i limiti tracciati dal principio di proporzione e a porsi in contrasto con la Costituzione.

Lettura funzionale e costituzionale della recidiva e problemi di razionalità del sistema / R. Bartoli. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - STAMPA. - (2013), pp. 1695-1722.

Lettura funzionale e costituzionale della recidiva e problemi di razionalità del sistema

BARTOLI, ROBERTO
2013

Abstract

il punto sul quale si sofferma l’attenzione in questo saggio è se l’attuale impianto normativo della recidiva, è affetto da un’insanabile contraddizione che lo rende irrazionale e quindi nella sostanza in contrasto con la nostra Costituzione. Ed infatti, se per non sfondare in sede di commisurazione il limite di proporzione posto dalla colpevolezza per il fatto, si ritiene che la recidiva avente effetti diretti di cui all’art. 99 c.p. sia costituzionalmente legittima soltanto se connessa a una ratio di maggiore colpevolezza; se inoltre – e per converso –, anche al fine di evitare interpretazioni costituzionalmente illegittime per l’assenza di un collegamento tra recidiva e singolo istituto, si ritiene che la maggior parte delle ipotesi di recidiva avente effetti indiretti si ispira a una ratio di maggiore capacità a delinquere; e se infine si ritiene che la valutazione che si compie per stabilire l’esistenza della recidiva avente effetti diretti è identica a quella che si compie rispetto alla recidiva avente effetti indiretti; ebbene, se si ritiene tutto questo, l’alternativa che si apre porta a un unico risultato di insanabile contraddizione e quindi di irrazionalità del sistema. Ed infatti, delle due l’una: o per rispettare il principio di proporzione in sede di commisurazione si mantiene ferma l’idea che la recidiva avente effetti diretti si ispira a una ratio di maggiore colpevolezza, ma allora, proprio perché la valutazione che si compie in ordine alla sua esistenza rileva anche ai fini della recidiva avente effetti indiretti, si deve concludere che la valutazione di maggiore colpevolezza opera anche rispetto a istituti che invece si ispirano a una valutazione di maggiore capacità a delinquere; oppure, per “salvare” la razionalità del sistema e mantenere un legame tra la valutazione che si compie per la recidiva avente effetti diretti e quella relativa alla recidiva avente effetti indiretti, si interpreta la recidiva con effetti diretti in chiave di maggiore capacità a delinquere, ma allora sarà quest’ultima interpretazione a valicare i limiti tracciati dal principio di proporzione e a porsi in contrasto con la Costituzione.
2013
1695
1722
R. Bartoli
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