Ancora oggi, nonostante le modifiche intervenute dopo il 2005, il ruolo che l’autonomia negoziale ha acquisito nella soluzione della crisi d’impresa trova, negli accordi di ristrutturazione, una delle sue massime espressioni: tuttavia, poiché il contratto non produce soltanto gli effetti voluti dalle parti, ma ne determina altri, diversi da quelli negoziali, che operano nei confronti dei terzi, colorando l’istituto con tratti di concorsualità, il legislatore non ha inteso rinunciare al controllo del giudice sul modo in cui, con gli accordi, il debitore gestisce la crisi dell’impresa. Tra questi effetti, quello, provvisorio, della protezione del patrimonio del debitore, nella fase delle trattative e successivamente alla pubblicazione dell’accordo, fino a sessanta giorni da essa, si salda con quello, definitivo, dell’esenzione da revocatoria di atti, pagamenti e garanzie con funzione esecutiva, operante anch’esso nei confronti di tutti i creditori, e con l’ulteriore effetto, introdotto dalle più recenti riforme, del riscadenziamento dei crediti degli estranei. Ancora una volta, perciò, s’impone all’interprete la ricerca di un punto di equilibrio tra contratto e processo: profilo centrale, questo, per chi voglia orientarsi correttamente nella scelta tra gli strumenti di composizione negoziale della crisi.

Evoluzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, protezione del patrimonio ed omologazione / I.Pagni. - In: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. - ISSN 0394-2740. - STAMPA. - 10:(2014), pp. 1079-1095.

Evoluzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, protezione del patrimonio ed omologazione

PAGNI, ILARIA
2014

Abstract

Ancora oggi, nonostante le modifiche intervenute dopo il 2005, il ruolo che l’autonomia negoziale ha acquisito nella soluzione della crisi d’impresa trova, negli accordi di ristrutturazione, una delle sue massime espressioni: tuttavia, poiché il contratto non produce soltanto gli effetti voluti dalle parti, ma ne determina altri, diversi da quelli negoziali, che operano nei confronti dei terzi, colorando l’istituto con tratti di concorsualità, il legislatore non ha inteso rinunciare al controllo del giudice sul modo in cui, con gli accordi, il debitore gestisce la crisi dell’impresa. Tra questi effetti, quello, provvisorio, della protezione del patrimonio del debitore, nella fase delle trattative e successivamente alla pubblicazione dell’accordo, fino a sessanta giorni da essa, si salda con quello, definitivo, dell’esenzione da revocatoria di atti, pagamenti e garanzie con funzione esecutiva, operante anch’esso nei confronti di tutti i creditori, e con l’ulteriore effetto, introdotto dalle più recenti riforme, del riscadenziamento dei crediti degli estranei. Ancora una volta, perciò, s’impone all’interprete la ricerca di un punto di equilibrio tra contratto e processo: profilo centrale, questo, per chi voglia orientarsi correttamente nella scelta tra gli strumenti di composizione negoziale della crisi.
2014
10
1079
1095
I.Pagni
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