Sebbene sul terreno tributario la dichiarazione integrativa “a sfavore” sia espressamente disci- plinata e, con le modifiche in procinto di essere introdotte dalla legge di stabilità 2015 al ravve- dimento operoso, avrà anche importanti ricadute sul sistema sanzionatorio amministrativo, sul piano penal-tributario la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che i reati di- chiarativi si colleghino istantaneamente alle singole dichiarazioni tributarie presentate dal contribuente, negando che una dichiarazione integrativa abbia effetti sul perfeziona- mento dell’eventuale fattispecie delittuosa scaturente dalla dichiarazione originaria. Tale posizione dovrebbe essere rivista, prendendo atto che la condotta tipica costituita dalla “pre- sentazione della dichiarazione” non si esaurisce - sul piano giuridico - nella materiale presenta- zione in un’unica dichiarazione, ben potendo il contribuente - rispetto ad una medesima ob- bligazione d’imposta - presentare più dichiarazioni dotate della stessa dignità sul piano degli effetti che ad essi si collegano.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA "A SFAVORE" E RILEVANZA PENALE DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA / PHILIP LAROMA JEZZI. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - STAMPA. - (2014), pp. 3559-3565.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA "A SFAVORE" E RILEVANZA PENALE DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA

LAROMA JEZZI, PHILIP
2014

Abstract

Sebbene sul terreno tributario la dichiarazione integrativa “a sfavore” sia espressamente disci- plinata e, con le modifiche in procinto di essere introdotte dalla legge di stabilità 2015 al ravve- dimento operoso, avrà anche importanti ricadute sul sistema sanzionatorio amministrativo, sul piano penal-tributario la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che i reati di- chiarativi si colleghino istantaneamente alle singole dichiarazioni tributarie presentate dal contribuente, negando che una dichiarazione integrativa abbia effetti sul perfeziona- mento dell’eventuale fattispecie delittuosa scaturente dalla dichiarazione originaria. Tale posizione dovrebbe essere rivista, prendendo atto che la condotta tipica costituita dalla “pre- sentazione della dichiarazione” non si esaurisce - sul piano giuridico - nella materiale presenta- zione in un’unica dichiarazione, ben potendo il contribuente - rispetto ad una medesima ob- bligazione d’imposta - presentare più dichiarazioni dotate della stessa dignità sul piano degli effetti che ad essi si collegano.
2014
3559
3565
PHILIP LAROMA JEZZI
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