Le Sezioni unite organizzano in un quadro coerente e unitario le opzioni teoriche su temi cardine del rapporto tra contratto e processo, fornendo un vero e proprio “sistema” delle impugnative negoziali e dell’azione di nullità. E dunque, in estrema sintesi: il rilievo d’ufficio della nullità viene ammesso, oltre che nel giudizio promosso per l’adempimento e la risoluzione, anche in quello instaurato per l’annullamento o la rescissione; quando il giudice sia stato investito fin dall’inizio di una domanda di nullità, il rilievo d’ufficio può riguardare anche una causa di nullità diversa da quella fatta valere dall’attore; l’oggetto del processo viene individuato, in tutte le azioni di impugnativa negoziale, nella vicenda contrattuale nella sua interezza, e non già nel diritto potestativo di impugnativa; la domanda ex art. 34 c.p.c., di accertamento dell’invalidità più radicale, è consentita in primo grado senza preclusioni, mentre in appello viene convertita in eccezione, suscettibile di essere esaminata perché rilevabile anche d’ufficio; in assenza di domanda ex art. 34 c.p.c. si forma ugualmente il giudicato, a seconda dei casi, sulla “non nullità” o sulla “nullità” del contratto, tranne nelle ipotesi in cui il rigetto della domanda originaria sia avvenuto sulla base della cd. ragione più liquida; nel caso di rigetto dell’impugnativa negoziale, il giudicato non avrà effetto nei rapporti coi terzi in materia di circolazione dei beni immobili, non potendosi procedere alla trascrizione della sentenza che, anziché accogliere, rigetti la domanda. Manca, a questo punto, alla luce della natura di fatto impeditivo o estintivo della circostanza su cui si basano tutte le di-verse azioni, soltanto una revisione critica della differenza tra l’azione di nullità e le azioni di impugnativa negoziale, tradizionalmente lette la prima quale azione dichiarativa e le seconde quali azioni costitutive: revisione critica che l’A. auspica da tempo e che si colloca sul sentiero tracciato oggi dalle Sezioni unite in punto di oggetto del processo.

Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite / I.Pagni. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - 1:(2015), pp. 71-80.

Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite

PAGNI, ILARIA
2015

Abstract

Le Sezioni unite organizzano in un quadro coerente e unitario le opzioni teoriche su temi cardine del rapporto tra contratto e processo, fornendo un vero e proprio “sistema” delle impugnative negoziali e dell’azione di nullità. E dunque, in estrema sintesi: il rilievo d’ufficio della nullità viene ammesso, oltre che nel giudizio promosso per l’adempimento e la risoluzione, anche in quello instaurato per l’annullamento o la rescissione; quando il giudice sia stato investito fin dall’inizio di una domanda di nullità, il rilievo d’ufficio può riguardare anche una causa di nullità diversa da quella fatta valere dall’attore; l’oggetto del processo viene individuato, in tutte le azioni di impugnativa negoziale, nella vicenda contrattuale nella sua interezza, e non già nel diritto potestativo di impugnativa; la domanda ex art. 34 c.p.c., di accertamento dell’invalidità più radicale, è consentita in primo grado senza preclusioni, mentre in appello viene convertita in eccezione, suscettibile di essere esaminata perché rilevabile anche d’ufficio; in assenza di domanda ex art. 34 c.p.c. si forma ugualmente il giudicato, a seconda dei casi, sulla “non nullità” o sulla “nullità” del contratto, tranne nelle ipotesi in cui il rigetto della domanda originaria sia avvenuto sulla base della cd. ragione più liquida; nel caso di rigetto dell’impugnativa negoziale, il giudicato non avrà effetto nei rapporti coi terzi in materia di circolazione dei beni immobili, non potendosi procedere alla trascrizione della sentenza che, anziché accogliere, rigetti la domanda. Manca, a questo punto, alla luce della natura di fatto impeditivo o estintivo della circostanza su cui si basano tutte le di-verse azioni, soltanto una revisione critica della differenza tra l’azione di nullità e le azioni di impugnativa negoziale, tradizionalmente lette la prima quale azione dichiarativa e le seconde quali azioni costitutive: revisione critica che l’A. auspica da tempo e che si colloca sul sentiero tracciato oggi dalle Sezioni unite in punto di oggetto del processo.
2015
I.Pagni
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